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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal:  16-7-2022
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Art. 12

(Compiti dell'Agenzia del Demanio)
1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo. Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca.
Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato. Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili e di beni mobili registrati per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
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7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonché a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto previsto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta iscrizione, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine per l'appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto
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8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato.
9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai commi 13, 13-bis e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:
a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonché provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.
14. Se nei centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.
18. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".