DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 24 
(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e  consultazioni
                         transfrontaliere). 
 
  1. Della  presentazione  dell'istanza,  della  pubblicazione  della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di  cui  all'articolo  23
deve essere dato contestualmente specifico  avviso  al  pubblico  sul
sito web dell'autorita' competente. Tale forma di  pubblicita'  tiene
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi  3  e  4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data  di  pubblicazione  sul
sito  web  dell'avviso  al  pubblico  decorrono  i  termini  per   la
consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. 
  2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'  pubblicato
a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 1, e  ne  e'  data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
    a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di
procedura autorizzativa necessaria ai fini  della  realizzazione  del
progetto; 
    b) l'avvenuta presentazione dell'istanza  di  VIA  e  l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
    c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  dei
suoi possibili principali impatti ambientali; 
    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della
documentazione e degli atti predisposti  dal  proponente  nella  loro
interezza; 
    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del
pubblico; 
    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma
dell'articolo 10, comma 3. 
  3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per  i
progetti di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,  dalla  pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque  abbia  interesse
puo' prendere visione, sul sito web, del progetto  e  della  relativa
documentazione e presentare  le  proprie  osservazioni  all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi  conoscitivi  e
valutativi.  Entro  il  medesimo  termine  sono  acquisiti  per   via
telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti  pubblici  che
hanno ricevuto la comunicazione di  cui  all'articolo  23,  comma  4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine  di  cui
ai periodi  precedenti,  il  proponente  ha  facolta'  di  presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni
e ai pareri pervenuti. 
  4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione
delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria  la
modifica  o  l'integrazione  degli  elaborati  progettuali  o   della
documentazione acquisita, ((la Commissione  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma  2-bis,))
entro  i  venti  giorni  successivi,  ovvero  entro  i  dieci  giorni
successivi per i progetti di cui all'articolo 8,  comma  2-bis  puo',
per una sola volta, stabilire un termine non superiore  ad  ulteriori
venti giorni, per la  trasmissione,  in  formato  elettronico,  degli
elaborati progettuali o della documentazione modificati o  integrati.
Su  richiesta  motivata  del  proponente  ((la  Commissione  di   cui
all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 2-bis,)) puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei
termini per la presentazione della documentazione integrativa per  un
periodo non superiore a sessanta giorni ovvero  a  centoventi  giorni
nei casi di integrazioni che richiedono maggiori  approfondimenti  su
motivata  richiesta  del  proponente  in  ragione  della  particolare
complessita' tecnica del progetto o  delle  indagini  richieste.  Nel
caso in cui il proponente  non  ottemperi  alla  richiesta  entro  il
termine perentorio stabilito, l'istanza si  intende  respinta  ed  e'
fatto obbligo ((alla Commissione di  cui  all'articolo  8,  comma  1,
ovvero alla Commissione di cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,))  di
procedere all'archiviazione. 
  5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione  integrativa,
la pubblica immediatamente sul proprio sito web  e,  tramite  proprio
apposito avviso, avvia  una  nuova  consultazione  del  pubblico.  In
relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati
progettuali e alla documentazione si applica  il  termine  di  trenta
giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui  all'articolo  8,
comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione
dei pareri delle Amministrazioni e  degli  enti  pubblici  che  hanno
ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma  4.  Entro  i
dieci giorni successivi  il  proponente  ha  facolta'  di  presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni
e ai pareri pervenuti. (134) 
  6. Nel caso di  progetti  cui  si  applica  la  disciplina  di  cui
all'articolo 32, i termini per le consultazioni e  l'acquisizione  di
tutti  pareri  di  cui   al   presente   articolo   decorrono   dalla
comunicazione della dichiarazione di  interesse  alla  partecipazione
alla procedura da parte  degli  Stati  consultati  e  coincidono  con
quelli previsti dal medesimo articolo 32. 
  7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,  nonche'  i
risultati  delle   consultazioni   svolte,   qualsiasi   informazione
raccolta, le osservazioni e  i  pareri  comunque  espressi,  compresi
quelli di cui agli  articoli  20  e  32,  sono  tempestivamente  resi
disponibili al pubblico interessato mediante  pubblicazione,  a  cura
dell'autorita' competente, sul proprio sito  internet  istituzionale.
(134) 
                                                                (112) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  50,  comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.