DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 238 
             Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
 
  1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo  locali,  o  aree
scoperte ad uso privato  o  pubblico  non  costituenti  accessorio  o
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi  uso  adibiti,  esistenti
nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani,  e'
tenuto al  pagamento  di  una  tariffa.  La  tariffa  costituisce  il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e  ricomprende  anche  i  costi
indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36. La tariffa di cui  all'articolo  49  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore
del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. 
  2. La tariffa per la  gestione  dei  rifiuti  e'  commisurata  alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti  per  unita'
di superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  di  attivita'
svolte, sulla base di parametri, determinati con  il  regolamento  di
cui al  comma  6,  che  tengano  anche  conto  di  indici  reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali. 
  3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito  ed
e' applicata e riscossa  dai  soggetti  affidatari  del  servizio  di
gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento  di
cui al comma 6. Nella determinazione della  tariffa  e'  prevista  la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani quali, ad esempio,  le  spese  di  spazzamento  delle  strade.
Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio'  deve  essere
evidenziato  nei  piani  finanziari  e  nei  bilanci   dei   soggetti
affidatari del servizio. 
  4. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione
alle componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite  in
particolare  agli  investimenti  per  le   opere   ed   ai   relativi
ammortamenti, nonche' da  una  quota  rapportata  alle  quantita'  di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. 
  5. Le Autorita' d'ambito approvano e  presentano  all'Autorita'  di
cui all'articolo 207 il piano finanziario  e  la  relativa  relazione
redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione  integrata.
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 6, dovra'  essere  gradualmente  assicurata  l'integrale
copertura dei costi. 
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentiti
la Conferenza Stato regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le rappresentanze qualificate degli  interessi  economici  e
sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per  le  politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito
regolamento da emanarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della parte quarta del presente decreto e nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo, i  criteri  generali  sulla
base dei quali vengono definite  le  componenti  dei  costi  e  viene
determinata la tariffa, anche con riferimento  alle  agevolazioni  di
cui al comma  7,  garantendo  comunque  l'assenza  di  oneri  per  le
autorita' interessate. 
  7. Nella  determinazione  della  tariffa  possono  essere  previste
agevolazioni per le utenze domestiche e per  quelle  adibite  ad  uso
stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed  accertato,
che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce  di
utenza e territoriali. In questo caso, nel piano  finanziario  devono
essere indicate  le  risorse  necessarie  per  garantire  l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i
criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. 
  8. Il regolamento di  cui  al  comma  6  tiene  conto  anche  degli
obiettivi di miglioramento della produttivita' e della  qualita'  del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 
  9.  L'eventuale  modulazione  della  tariffa  tiene   conto   degli
investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino  utili
ai fini dell'organizzazione del servizio. 
  ((10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di  cui
all'articolo  183,  comma  1,  lettera  b-ter),  numero  2.,  che  li
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse
dalla corresponsione  della  componente  tariffaria  rapportata  alla
quantita' dei rifiuti conferiti; le  medesime  utenze  effettuano  la
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a due anni)). 
  11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6  e  fino
al compimento degli  adempimenti  per  l'applicazione  della  tariffa
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. 
  12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo'  essere
effettuata secondo le disposizioni del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  mediante  convenzione  con
l'Agenzia delle entrate. (6) (36) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con  modificazioni  dalla
L. 5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che  "in
deroga al presente articolo 238,  i  comuni  della  regione  Campania
adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo  di  cinque  anni,  ai
fini della determinazione della  tassa  di  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate
misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi  del
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  indicati  in   appositi   piani
economico-finanziari redatti tenendo conto  anche  delle  indicazioni
contenute nei  piani  di  cui  all'articolo  4.  Ai  comuni  che  non
provvedono nei termini previsti  si  applicano  le  sanzioni  di  cui
all'articolo  141,   comma   1,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina,
in caso di inottemperanza, di un apposito commissario  da  parte  del
prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma  33)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 238 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che  la  natura  della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   rientrano   nella   giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria".