DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                Reclutamento del personale volontario 
 
            (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996) 
 
  1. Il personale volontario viene reclutato a domanda  ed  impiegato
nei servizi di istituto a seguito del superamento di  un  periodo  di
addestramento iniziale. 
  2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le
modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento  iniziale,  il
rapporto di servizio e la progressione del personale  volontario  ((,
ivi incluse  le  condotte  che  danno  luogo  all'applicazione  delle
sanzioni disciplinari  applicabili)).  Fino  all'emanazione  di  tale
regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 
  3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in
quanto  compatibili,  le   disposizioni   in   materia   di   doveri,
attribuzioni e responsabilita' previste per il personale ((di ruolo))
di corrispondente qualifica. 
  4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e  privati  e  gli
altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui  all'articolo  9,
hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.