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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 76

Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2004
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Testo in vigore dal:  9-4-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Personale volontario
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:
a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Norme per l'organizzazione dei servizi antincendi».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 13, terzo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamita):
«Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 17 (Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco). - 1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.
2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari».
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto):
«6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, reca: «Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996:
«Art. 12. - 1. I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 1° ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.
2. Il personale di cui al primo comma finchè resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.
3. I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237».
«Art. 13. - Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.
Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 14. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.
2. Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge».
«Art. 70. - 1. Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
2. In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.
3. Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari necessità.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato».