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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
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Art. 21

(( (Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi). ))
((
1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale.
Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.
3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.