DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 62 
      (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). 
 
  1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base
di dati di  interesse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che
subentra all'Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1954,
n.  1228,  recante  "Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
residente"  e  all'Anagrafe  della  popolazione  italiana   residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani  all'estero"  Tale
base di dati e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza
annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I
risultati  dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale  del
Garante per la protezione dei dati personali. 
  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 
  2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato
dei registri di  stato  civile  tenuti  dai  comuni  garantendo  agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo  del
medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle  liste  di  cui
all'articolo 1931 del codice  dell'ordinamento  militare  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  secondo  le  modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. ((Le modalita'
e i tempi di adesione da  parte  dei  comuni  all'archivio  nazionale
informatizzato, con conseguente dismissione della versione  analogica
dei registri di stato civile, sono definiti con uno o piu' decreti di
cui al comma 6-bis)). (38) 
  2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis  sono  definite
le modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali  e  dei
dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (38) 
  3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei dati, degli atti
e degli strumenti per lo svolgimento  delle  funzioni  di  competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette  a  disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale
e massivo, di dati,  servizi  e  transazioni  necessario  ai  sistemi
locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di  competenza
comunale. Al fine dello svolgimento  delle  proprie  funzioni,  anche
ampliando  l'offerta  dei  servizi  erogati  on-line  a  cittadini  e
imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei  servizi,  il
Comune puo'  utilizzare  i  dati  anagrafici  eventualmente  detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al  fine  esclusivo  di
erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I
Comuni accedono alle informazioni  anagrafiche  contenute  nell'ANPR,
nel rispetto delle disposizioni in materia  di  protezione  dei  dati
personali e delle  misure  di  sicurezza  definite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma  6,  lettera
a),  per  l'espletamento,  anche  con  modalita'  automatiche,  delle
verifiche  necessarie  all'erogazione  dei  propri  servizi  e   allo
svolgimento delle proprie funzioni.  L'ANPR  consente  ai  comuni  la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. La certificazione
dei  dati  anagrafici  in  modalita'  telematica  e'  assicurata  dal
Ministero  dell'Interno  tramite  l'ANPR  mediante   l'emissione   di
documenti digitali muniti  di  sigillo  elettronico  qualificato,  ai
sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  esenti  da   imposta   di   bollo
limitatamente agli  anni  2021  e  2022.  I  comuni  inoltre  possono
consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero
anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici
da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  l'accesso  ai  dati
contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo  univoco  per  garantire  la  circolarita'  dei   dati
anagrafici e l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  dati  delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi  pubblici  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). 
  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'
dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza
della carta di identita' della popolazione residente. 
  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati
dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere  a)
e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata  con
gli ulteriori dati a tal fine necessari e  garantiscono  un  costante
allineamento dei propri archivi  informatizzati  con  le  anagrafiche
contenute nell'ANPR. 
  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la
Conferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei
comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'
di attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con
riferimento: 
    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo (50); 
    b) ai criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre
banche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII
del presente Codice, in modo che le  informazioni  di  anagrafe,  una
volta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche
amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o
duplicazioni da parte degli stessi; 
    c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili  dall'ANPR,
tra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e
delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo  30,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,
e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74  dello
stesso decreto nonche' della denuncia di morte prevista dall'articolo
1 del  regolamento  di  polizia  mortuaria  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  compatibile
con il sistema di trasmissione di cui al decreto del  Ministro  della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010. 
  6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  adottati
di concerto con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale e il Ministro per la  pubblica  amministrazione,
sentiti il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono   assicurati
l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche
amministrazioni, agli organismi che erogano  pubblici  servizi  e  ai
privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione  delle  caratteristiche
tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (38) 
                                                                 (21) 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art, 2 comma 1, del D.L. 18
ottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i
decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle
disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche
ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 39, comma  3)  che
"Con esclusione della lettera  c)  del  comma  1,  l'efficacia  delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per  l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del
Consiglio dell'Unione europea".