DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 7-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
      (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  sono  obbligati  ad
accettare, tramite la piattaforma di cui  al  comma  2,  i  pagamenti
spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento
elettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati
sull'uso del credito telefonico. Tramite la  piattaforma  elettronica
di cui al comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
altre  forme  di  pagamento  elettronico,  senza  discriminazione  in
relazione allo schema di pagamento abilitato per  ciascuna  tipologia
di  strumento  di  pagamento  elettronico  come  definita  ai   sensi
dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015  relativo  alle
commissioni interbancarie sulle operazioni  di  pagamento  basate  su
carta. 
  2. Al fine di  dare  attuazione  al  comma  1,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri mette a disposizione,  attraverso  il  Sistema
pubblico  di   connettivita',   una   piattaforma   tecnologica   per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al
fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo  64,
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta  la
gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36) 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)). 
  2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  consentono  di
effettuare pagamenti elettronici tramite la  piattaforma  di  cui  al
comma  2  anche  per  il  pagamento  spontaneo  di  tributi  di   cui
all'articolo  2-bis  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  2-quater. I prestatori di servizi di pagamento  abilitati  eseguono
pagamenti  a  favore  delle  pubbliche   amministrazioni   attraverso
l'utilizzo della piattaforma di  cui  al  comma  2.  Resta  fermo  il
sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,   Capo   III,   fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
o del Ministro delegato, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentite l'Agenzia  delle  entrate  e  l'AgID,  che
fissa, anche  in  maniera  progressiva,  le  modalita'  tecniche  per
l'effettuazione dei pagamenti tributari  e  contributivi  tramite  la
piattaforma di cui al comma 2. 
  2-quinquies.  Tramite  la  piattaforma  di  cui  al  comma  2,   le
informazioni sui  pagamenti  sono  messe  a  disposizione  anche  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato. 
  2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo'  essere
utilizzata  anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i
pagamenti elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra
soggetti  privati,  tra  cui  la  fatturazione   elettronica   e   la
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi  giornalieri
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
127. 
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per  ((l'attuazione  del  presente  articolo  e
per)) la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui  al
comma 1 e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei  servizi
di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni  relative
al pagamento medesimo. 
  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2)  che
" Gli obblighi introdotti per le  amministrazioni  pubbliche  con  le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto." 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,
comma 2) che "L'obbligo per i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
abilitati  di  utilizzare  esclusivamente  la  piattaforma   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal  1°  gennaio
2019". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ai  fini  dell'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di  cui  all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  i
compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,  svolti  dall'Agenzia   per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri che a tal fine  si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  63,  comma   1,   del   decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179". 
  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato  dal  D.L.  14
dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12, ha  disposto  (con  l'art.  65,  comma  2)  che
"L'obbligo per i prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le
pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 162, ha disposto  (con  l'art.  65,  comma  2)  che
"L'obbligo per i prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le
pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato  dal  D.L.  16
luglio 2020, n.  76,  ha  disposto  (con  l'art.  65,  comma  2)  che
"L'obbligo per i prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le
pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021".