DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 239 
       (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore) 
 
  1.  La  protezione  accordata  ai  disegni  e  modelli   ai   sensi
dell'articolo 2,  n.  10),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
comprende anche le opere del disegno industriale  che,  anteriormente
alla data del 19  aprile  2001,  erano,  oppure  erano  divenute,  di
pubblico  dominio.  Tuttavia  i  terzi  che  avevano   fabbricato   o
commercializzato, nei  dodici  mesi  anteriori  al  19  aprile  2001,
prodotti  realizzati  in  conformita'  con  le  opere   del   disegno
industriale  allora  in  pubblico  dominio   non   rispondono   della
violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita'
anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati  o
acquistati prima del 19 aprile 2001 ((e a quelli da  essi  fabbricati
nei tredici anni successivi a tale data)) e purche'  detta  attivita'
si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.