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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 22-6-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure  per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della  concorrenza,  come
modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio  2004,  n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo  2
della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 9  novembre  2004,  n.  266,  ed  in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di proprieta' industriale; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; 
  Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244; 
  Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; 
  Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; 
  Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948,  n.
795; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338; 
  Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194; 
  Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620; 
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60; 
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70; 
  Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1993,
n. 595; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391; 
  Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164; 
  Visti i commi 8,  8-bis,  8-ter  e  8-quater  dell'articolo  3  del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 17
ottobre 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  28
ottobre 2002; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2004; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 ottobre 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 28 ottobre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati, espresso in data  22  dicembre  2004  e  del  Senato  della
Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2004; 
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,  degli
affari esteri e per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                  Diritti di proprieta' industriale 
  1.  Ai  fini  del   presente   codice,   l'espressione   proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni  distintivi,  indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli  di  utilita',  topografie  dei  prodotti  a  semiconduttori,
((segreti commerciali)) e nuove varieta' vegetali.