DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 93 
        (( (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) )) 
                       (( (ex art. 83 eecc) )) 
 
  ((1. L'Autorita' puo' imporre gli obblighi normativi adeguati  alle
imprese designate come  detentrici  di  un  significativo  potere  di
mercato su un dato mercato al dettaglio ai  sensi  dell'articolo  74,
quando: 
    a) a seguito di un'analisi di  mercato  realizzata  conformemente
all'articolo 78,  l'Autorita'  stabilisce  che  un  dato  mercato  al
dettaglio,  definito  in  conformita'  dell'articolo   75,   non   e'
effettivamente competitivo; 
    b) l'Autorita' conclude che gli  obblighi  imposti  conformemente
agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il  conseguimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 4. 
  2. Gli obblighi  normativi  imposti  ai  sensi  del  comma  1  sono
correlati al tipo di problema  individuato  e  sono  proporzionati  e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui  all'articolo  4.  Tali
obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino
prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino
la   concorrenza   fissando   prezzi   predatori,   non   privilegino
ingiustamente determinati utenti  finali  e  non  accorpino  in  modo
indebito i servizi  offerti.  L'Autorita'  puo'  prescrivere  a  tali
imprese di rispettare determinati massimali  per  quanto  riguarda  i
prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare
le proprie tariffe ai costi o ai prezzi  su  mercati  comparabili  al
fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e  promuovere  nel
contempo un'effettiva concorrenza. 
  3.  L'Autorita'  provvede  affinche'  ogni   impresa   soggetta   a
regolamentazione delle tariffe al dettaglio  o  ad  altri  pertinenti
controlli al dettaglio applichi i necessari  e  adeguati  sistemi  di
contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare il formato e  la
metodologia  contabile  da  usare.  La  conformita'  al  sistema   di
contabilita' dei costi e' verificata  da  un  organismo  indipendente
qualificato. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia  pubblicata
una dichiarazione di conformita'. 
  4. Fatti salvi gli articoli 95 e  98,  l'Autorita'  non  applica  i
meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1  del  presente
articolo a mercati geografici o a  mercati  al  dettaglio  nei  quali
abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 12, comma
3) che "L'articolo 93, comma 2, del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
gli  operatori  che  forniscono  reti  di  comunicazione  elettronica
possono essere soggetti soltanto alle  prestazioni  e  alle  tasse  o
canoni  espressamente   previsti   dal   comma   2   della   medesima
disposizione". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  15,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applichera' a decorrere dal 1° luglio 2016. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33,  come  modificato  dal  D.L.  14
dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12, ha  disposto  (con  l'art.  12,  comma  3)  che
"L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, e successive modificazioni, si  interpreta  nel  senso  che  gli
operatori che forniscono reti di  comunicazione  elettronica  possono
essere soggetti soltanto alle  prestazioni  e  alle  tasse  o  canoni
espressamente previsti  dal  comma  2  della  medesima  disposizione,
restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o
contributo,  comunque  denominato,  di   qualsiasi   natura   e   per
qualsivoglia ragione o titolo richiesto".