DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 90 
               (( (Procedura relativa agli impegni) )) 
                       (( (ex art. 79 eecc) )) 
 
  ((1. Le imprese  designate  come  detentrici  di  un  significativo
potere di mercato possono offrire all'Autorita'  impegni  per  quanto
riguarda le condizioni di accesso o di  coinvestimento,  o  entrambe,
applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro: 
    a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli
obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79; 
    b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacita'  ai  sensi
dell'articolo 87; 
    c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a
norma dell'articolo 67, sia durante un periodo  di  attuazione  della
separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata
sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta. 
  2. L'offerta di impegni e' sufficientemente dettagliata, anche  per
quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro  applicazione,  nonche'
la loro durata, per consentire all'Autorita' di svolgere  la  propria
valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali  impegni
possono prorogarsi al di la' dei periodi di svolgimento delle analisi
di mercato di cui all'articolo 78, comma 7. 
  3. Per valutare gli impegni offerti  da  un'impresa  ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo, l'Autorita', salvo  ove  tali  impegni
non  soddisfino  chiaramente  una  o  piu'   condizioni   o   criteri
pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle
condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti
interessate, in  particolare  i  terzi  direttamente  interessati.  I
potenziali coinvestitori  o  richiedenti  l'accesso  possono  fornire
pareri  in  merito  alla  conformita'  degli  impegni  offerti   alle
condizioni di cui agli articoli 79,  87  o  89,  ove  applicabili,  e
proporre cambiamenti. 
  4. Per quanto concerne gli impegni offerti  a  norma  del  presente
articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma  6,
l'Autorita' tiene conto, in particolare: 
    a) delle prove riguardanti la natura  equa  e  ragionevole  degli
impegni offerti; 
    b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato; 
    c) della  tempestiva  disponibilita'  dell'accesso  a  condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima
capacita', prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; 
    d) della capacita' generale degli impegni offerti  di  consentire
una concorrenza sostenibile  nei  mercati  a  valle  e  di  agevolare
l'introduzione e la  diffusione  cooperative  di  reti  ad  altissima
capacita', nell'interesse degli utenti finali. 
  5.  Tenendo  conto  di  tutti  i   pareri   espressi   durante   la
consultazione,  nonche'  della  misura  in  cui  tali   pareri   sono
rappresentativi delle varie parti interessate,  l'Autorita'  comunica
all'impresa designata come detentrice di un significativo  potere  di
mercato le sue conclusioni preliminari  atte  a  determinare  se  gli
impegni offerti siano conformi agli  obiettivi,  ai  criteri  e  alle
procedure  di  cui  al  presente   articolo   e,   ove   applicabili,
all'articolo 79, 87 o 89 a  quali  condizioni  potrebbe  prendere  in
considerazione la possibilita' di rendere detti  impegni  vincolanti.
L'impresa puo' rivedere la sua offerta iniziale  al  fine  di  tenere
conto delle conclusioni preliminari  dell'autorita'  nazionale  e  di
soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove  applicabili,
all'articolo 79, 87 o 89. 
  6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorita' puo' decidere  di
rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In  deroga
all'articolo 78 comma 7, l'Autorita' puo' rendere vincolanti alcuni o
tutti gli impegni per uno specifico periodo, che  puo'  corrispondere
all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni  di
coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3,  li
rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il
presente  articolo   lascia   impregiudicata   l'applicazione   della
procedura per l'analisi del  mercato  ai  sensi  dell'articolo  78  e
l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo  78.  Qualora  renda
gli impegni vincolanti a norma  del  presente  articolo,  l'Autorita'
valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di  tale  decisione
per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi  obbligo
che abbia  imposto  o  che,  in  assenza  di  tali  impegni,  avrebbe
considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli  da
80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura  pertinente
ai  sensi  dell'articolo  79   in   conformita'   dell'articolo   33,
l'Autorita' accompagna  il  progetto  di  misura  notificato  con  la
decisione sugli impegni. 
  7. L'Autorita' controlla, vigila e  garantisce  il  rispetto  degli
impegni che essa ha reso vincolanti  conformemente  al  comma  3  del
presente articolo nello stesso modo in  cui  controlla,  sorveglia  e
garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi  dell'articolo
79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi
vincolanti quando  e'  scaduto  il  periodo  di  tempo  iniziale.  Se
conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati
resi vincolanti conformemente  al  comma  3  del  presente  articolo,
l'Autorita' puo' comminare sanzioni in conformita' dell'articolo  30.
Fatta salva la procedura tesa a garantire  l'osservanza  di  obblighi
specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorita' puo'  rivalutare  gli
obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6.))