DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55 
(Occupazione di sedi autostradali da  gestire  in  concessione  e  di
                    proprieta' dei concessionari) 
                      (ex art. 94 Codice 2003) 
 
  1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di  comunicazione
elettronica ad uso pubblico puo' essere  occupata  una  sede  idonea,
lungo il percorso delle  autostrade,  gestite  in  concessione  e  di
proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. 
  2. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. 
  3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu',
il  Ministero  trasmette  all'ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del
territorio competente un piano di massima  dei  lavori  da  eseguire.
L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le  parti,
esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi
al proprietario in base  all'effettiva  diminuzione  del  valore  del
fondo, all'onere  che  ad  esso  si  impone  ed  al  contenuto  della
servitu'. 
  4.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico   emana   il   decreto
d'imposizione della servitu' ((entro quindici giorni dalla  richiesta
dell'intervento  di  installazione  o  di  manutenzione  di  reti  di
comunicazione elettronica)), determinando le modalita' di  esercizio,
dopo essersi accertato del pagamento o del deposito  dell'indennita'.
Il decreto viene notificato alle parti interessate. 
  5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitu'  deve
essere preceduto da un  tentativo  di  bonario  componimento  tra  il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad  uso  pubblico
ed il proprietario dell'autostrada,  previo,  in  ogni  caso,  parere
dell'ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del  territorio   competente
sull'ammontare  dell'indennita'  da  corrispondere  per  la  servitu'
stessa. 
  6. Qualora il concessionario proprietario  dell'autostrada  dovesse
provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti  della  sede
autostradale per esigenze  di  viabilita',  e  l'esecuzione  di  tali
lavori venisse ad  interessare  le  infrastrutture  di  comunicazione
elettronica, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti
cavi  e  infrastrutture,  avendo  cura  di  inviare  la   descrizione
particolareggiata delle  opere  da  eseguire.  In  tali  modifiche  e
spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi
ed altre cause di forza maggiore. 
  7.  Il   proprietario   delle   infrastrutture   di   comunicazione
elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei  propri
impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede  definitiva  che  il
concessionario proprietario dell'autostrada e'  tenuto  a  mettere  a
disposizione. 
  8. Qualora l'esecuzione dei  lavori  di  cui  al  comma  6  dovesse
interessare  le  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  gia'
realizzate al di fuori del sedime autostradale,  le  spese  del  loro
spostamento   sono   a   carico   del   concessionario   proprietario
dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture
di comunicazione elettronica  comporta  una  occupazione  del  sedime
autostradale,   il   concessionario   proprietario    dell'autostrada
riconosce all'Operatore  di  comunicazione  elettronica  il  relativo
diritto di passaggio.