DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2023)
Testo in vigore dal: 3-2-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
              (Competenza territoriale delle sezioni). 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  ((dai  commi  1-bis  e   1-ter)),   le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari  criteri
di ripartizione della competenza territoriale e  nel  rispetto  delle
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio  della  regione  sono
assegnate alla sezione specializzata avente  sede  nel  capoluogo  di
regione  individuato  ai  sensi   dell'articolo   1.   Alle   sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti  d'appello  non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le  controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  compresi  nei
rispettivi distretti di corte d'appello. (1) 
  1-bis. Per le controversie di cui all'articolo  3  nelle  quali  e'
parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo 33 del
codice  di  procedura  civile,  una  societa',  in  qualunque   forma
costituita, con sede all'estero, anche  avente  sedi  secondarie  con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli
ordinari criteri di competenza  territoriale  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  normative  speciali  che  le  disciplinano,  dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari  di  seguito  elencati,  sono
inderogabilmente competenti: 
  1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari  per  gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Bari,  Lecce,  Taranto
(sezione distaccata), Potenza; 
  2) la sezione specializzata in materia di impresa di  Cagliari  per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e  Sassari
(sezione distaccata); 
  3) la sezione specializzata in materia di impresa  di  Catania  per
gli uffici giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; 
  4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; 
  5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; 
  6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli
uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  corte  d'appello  di
Campobasso, Napoli, Salerno; 
  7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma  per  gli
uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma; 
  8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli
uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 
  9) la sezione specializzata in materia di impresa  di  Venezia  per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia. 
  9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per
gli uffici giudiziari  ricompresi  nel  distretto  di  Trento,  fermo
quanto previsto al numero 9-ter); 
  9-ter) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Bolzano
per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza  di
Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento. 
  ((1-ter. Per le  controversie  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere c) e d), anche  quando  ricorrono  i  presupposti  del  comma
1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e
nel  rispetto  delle   disposizioni   normative   speciali   che   le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici  giudiziari  di
seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: 
  a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli
uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Brescia,  Milano,
Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano  (sezione
distaccata); 
  b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma  per  gli
uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); 
  c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli
uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  corte  d'appello  di
Campobasso,  Napoli,   Salerno,   Bari,   Lecce,   Taranto   (sezione
distaccata), Potenza,  Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina,
Palermo, Reggio Calabria.)) 
                                                                  (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che  "Le
disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai  giudizi
instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che le
modifiche al presente articolo si applicano ai giudizi  instaurati  a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore del suindicato decreto.