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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2023)
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Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  16  della  legge  12  dicembre  2002,  n.   273,
concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu'  decreti
legislativi  recanti   l'istituzione   di   sezioni   dei   tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di accogliere le osservazioni  proposte  dalle  competenti
Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2003; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) 
 
  1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di  Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,
Torino,  Trieste  e  Venezia  sezioni  specializzate  in  materia  di
impresa, senza oneri aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  ne'
incrementi di dotazioni organiche. 
  1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia  di
impresa presso i tribunali e  le  corti  d'appello  aventi  sede  nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di  cui  al
comma  1.  Per   il   territorio   compreso   nella   regione   Valle
d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono  competenti  le  sezioni  specializzate
presso il tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di  impresa  presso  il
tribunale e la corte d'appello di Brescia. ((E' altresi' istituita la
sezione specializzata in materia di impresa  del  tribunale  e  della
corte di appello (sezione  distaccata)  di  Bolzano)).  L'istituzione
delle sezioni specializzate  non  comporta  incrementi  di  dotazioni
organiche. (1) ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che  "Le
disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai  giudizi
instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che le
modifiche al presente articolo si applicano ai giudizi  instaurati  a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore del suindicato decreto.