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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
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Art. 2

Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.


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| TABELLA 2 |
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| (ART. 2, COMMA 1-bis) |
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| PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE |
| DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 |
| MAGGIO 1995, N. 195 |
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| FORZE ARMATE | |
+------------------------------------------------------------| |
| ESERCITO | MARINA | AERONAUTICA |PARA- |
+------------------------------------------------------------|METRI |
| UFFICIALI | UFFICIALI | UFFICIALI | |
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| | TENENTE DI | | |
| CAPITANO | VASCELLO | CAPITANO |150,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | SOTTOTENENTE DI | | |
| TENENTE | VASCELLO | TENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| SOTTOTENENTE | GUARDIAMARINA | SOTTOTENENTE |136,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO LUOGOTENENTE |PRIMO LUOGOTENENTE|PRIMO LUOGOTENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE |143,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO | |
|PRIMO MARESCIALLO CON| CON 8 ANNI NEL | CON 8 ANNI NEL | |
| 8 ANNI NEL GRADO | GRADO | GRADO |140,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |137,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 1^ | |
| MARESCIALLO CAPO | CAPO 1^ CLASSE | CLASSE |133,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 2^ | |
|MARESCIALLO ORDINARIO| CAPO 2^ CLASSE | CLASSE |131,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 3^ | |
| MARESCIALLO | CAPO 3^ CLASSE | CLASSE |124,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | SERGENTE MAGG. | |
| SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO | CAPO QUALIFICA | |
| QUALIFICA SPECIALE |QUALIFICA SPECIALE| SPECIALE |131,00|
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| | |SERGENTE MAGG. CAPO| |
|SERGENTE MAGG. CAPO |2^ CAPO SCELTO CON | CON 4 ANNI NEL | |
|CON 4 ANNI NEL GRADO| 4 ANNI NEL GRADO | GRADO |125,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO |SERGENTE MAGG. CAPO|124,25|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE MAGGIORE | 2^ CAPO | SERGENTE MAGGIORE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE | SERGENTE | SERGENTE |116,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN | |
| SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | |
| NENTE | NENTE | NENTE | |
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | |
| SPECIALE | SPECIALE | SPECIALE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | |
| GRADO | GRADO | GRADO |117,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO | SCELTO | SCELTO |116,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO |112,00|
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|CAPORAL MAGG. SCELTO|SOTTOCAPO DI 2^ CL | 1^ AVIERE SCELTO |108,50|
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| 1 CAPORAL MAGG. |SOTTOCAPO DI 3^ CL | AVIERE CAPO |105,25|
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1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. (1) (2) (3) (4) (8) (9)
((10))
((11))
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi."
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi."
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 nel modificare l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 nel modificare l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo è fissato in euro 155,39 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo è fissato in euro 155,82 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo è fissato in euro 164,70 annui lordi."
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 174,62 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi".
- (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 174,62 annui lordi".
- (con l'art. 18, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi".
- (con l'art. 18, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 178,05 annui lordi".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è fissato in euro 174,62 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi".
- (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi";
- (con l'art. 32, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi";
- (con l'art. 32, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi".