DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 18-bis 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione del divieto di adibire le donne al  lavoro,  dalle
24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di  gravidanza  fino  al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da  516  euro  a  2.582  euro.  La
stessa  sanzione  si  applica  nel  caso  in  cui  le  categorie   di
lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a),  b),  b-bis)  e  c),
dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante
il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore  di
lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  14,  comma
1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro. 
  3. In caso di violazione delle disposizioni previste  dall'articolo
4, comma 2, e dall'articolo  9,  comma  1,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 750  euro.  Se  la  violazione  si
riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in
almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4,
la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se  la  violazione
si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si  e'  verificata  in
almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o
4, la sanzione amministrativa e' da 1.000  a  5.000  euro  e  non  e'
ammesso il pagamento della sanzione in misura  ridotta.  In  caso  di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600  euro.  Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero  si  e'
verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e' da 400 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci  lavoratori
ovvero  si  e'  verificata  in  almeno  quattro  anni,  la   sanzione
amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso  il  pagamento
della sanzione in misura ridotta. (5) (6) ((9)) 
  4. In caso di violazione delle disposizioni previste  dall'articolo
7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50  a
150 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di  cinque  lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in
almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso il pagamento  della  sanzione
in misura ridotta.(5) (6) ((9)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi
3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro.  Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero  si  e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta  giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro  e  non
e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 
  7. La violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo  13,
commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da  51  euro  a
154 euro, per ogni giorno e per ogni  lavoratore  adibito  al  lavoro
notturno oltre i limiti previsti. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1,
lettera c)) che "gli importi delle sanzioni amministrative di cui  ai
commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del  decreto  legislativo  8  aprile
2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,  con  esclusione  delle
sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati;  le  disposizioni  di
cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 giugno 2014, n.
153,  (in  G.U.  1a   s.s.   11/06/2014,   n.   25)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 18-bis, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle  direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'art.  1,  comma  1,
lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  in
materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro)." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in  materia
di lavoro e legislazione  sociale  sono  aumentati  nella  misura  di
seguito indicata: 
    1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui [...] all'articolo 18-bis, commi
3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66".