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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 22-8-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
    Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, commi 1 e 3, e 22; 
    Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
in materia di orario  di  lavoro,  come  modificata  dalla  direttiva
2000/34/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  giugno
2000; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2003; 
    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003; 
    Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per  la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  pari
opportunita'; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  nel  dare
attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del  Consiglio,  del  23
novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva  2000/34/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono  dirette
a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,  e
nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva,  i
profili  di  disciplina  del  rapporto  di   lavoro   connessi   alla
organizzazione dell'orario di lavoro. 
  2. Agli effetti delle disposizioni di cui al  presente  decreto  si
intende per: 
    a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni: 
    b)  "periodo  di  riposo":  qualsiasi  periodo  che  non  rientra
nell'orario di lavoro; 
    c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato  oltre  l'orario
normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3; 
    d) "periodo notturno": periodo di almeno  sette  ore  consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; 
    e) "lavoratore notturno": 
      1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno  svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in  modo
normale; 
      2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo  notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le  norme  definite
dai  contratti  collettivi  di  lavoro.  In  difetto  di   disciplina
collettiva e' considerato lavoratore  notturno  qualsiasi  lavoratore
che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per  un  minimo  di
ottanta giorni lavorativi all'anno;  il  suddetto  limite  minimo  e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; 
    f) "lavoro a  turni":  qualsiasi  metodo  di  organizzazione  del
lavoro anche  a  squadre  in  base  al  quale  dei  lavoratori  siano
successivamente occupati negli stessi posti  di  lavoro,  secondo  un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo,  che  puo'  essere  di
tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per  i
lavoratori di compiere un lavoro  a  ore  differenti  su  un  periodo
determinato di giorni o di settimane; 
    g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il  cui  orario  di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; 
    h) "lavoratore  mobile":  qualsiasi  lavoratore  impiegato  quale
membro del personale viaggiante o di  volo  presso  una  impresa  che
effettua servizi di trasporto passeggeri  o  merci  ((sia  per  conto
proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o  per  via
navigabile, o a impianto fisso non ferroviario; 
    i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente  su  una
installazione offshore (compresi gli impianti di  perforazione)  o  a
partire  da  essa,  direttamente   o   indirettamente   legata   alla
esplorazione,  alla  estrazione  o  allo  sfruttamento   di   risorse
minerali,  compresi  gli  idrocarburi,  nonche'   le   attivita'   di
immersione collegate a tali attivita', effettuate sia  a  partire  da
una installazione offshore che da una nave; 
    l) "riposo adeguato": il fatto che  i  lavoratori  dispongano  di
periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa  in  unita'  di
tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che  essi,  a
causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano
la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi,  ad  altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o  a  lungo
termine; 
    m)  "contratti  collettivi  di  lavoro":   contratti   collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative.