DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

Testo in vigore dal: 29-6-2002
                               Art. 2.
    Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

  1.   Restano   riservate   allo  Stato  le  funzioni  e  competenze
concernenti:
    a) l'elaborazione  e la definizione degli obiettivi e delle linee
della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di
indirizzo   e   coordinamento   per   una  articolata  programmazione
energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;
    b) l'individuazione  degli indirizzi generali inerenti la ricerca
scientifica in campo energetico;
    c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo
stoccaggio  di  energia  limitatamente  allo  stoccaggio di metano in
giacimento;
    d) la  definizione  dei criteri generali tecnico-costruttivi e le
norme    tecniche    essenziali   degli   impianti   di   produzione,
conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
    e) la    determinazione    delle   caratteristiche   tecniche   e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
    f) la  vigilanza  sull'Ente  nazionale  per  le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
    g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
    h) la  costruzione  e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti
per  il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150
KV,  il  rilascio  delle  concessioni per l'esercizio delle attivita'
elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di
oleodotti e gasdotti;
    i) le attivita' connesse alla gestione della rete di trasmissione
nazionale  di  energia  elettrica  di  cui all'articolo 3 del decreto
legislativo   16  marzo  1999,  n.  79,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    l) l'emanazione  di norme tecniche relative alla realizzazione di
elettrodotti;
    m) la  definizione  degli  obiettivi e dei programmi nazionali di
cui  alla  lettera  a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio
energetico;
    n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i
rifiuti  radioattivi,  le  materie fissili o radioattive, compreso il
relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia,
ai sensi della normativa vigente;
    o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare,
comprese le funzioni di polizia mineraria;
    p) la  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi in
terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
    q) l'imposizione  delle  scorte petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti;
    r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti  per  autorizzazioni,  verifiche,  collaudi di competenza
dello Stato;
    s) la  rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei
dati  statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi
comunitari,  finalizzati  alle  funzioni  inerenti  la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
  2.  Gli  atti  di  cui  al  comma  1, lettere a) e m), vincolano la
regione  solo  al  conseguimento  degli obiettivi o risultati in essi
stabiliti.  L'emanazione  delle norme di organizzazione eventualmente
occorrenti  per  l'attuazione  degli  atti predetti e' riservata alla
regione.
  3.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  1,  lettere h) e p), nonche',
limitatamente  allo  stoccaggio,  quelle  di cui alla lettera n) sono
esercitate  d'intesa  con  la regione. Qualora si tratti di interessi
nazionali  e  nel  termine  di  novanta giorni l'intesa non sia stata
raggiunta,  gli  atti  sono  trasmessi al Consiglio dei Ministri, che
delibera con la partecipazione del presidente della regione.
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 38 del 15
          febbraio 1997, supplemento ordinario.
              - Il   decreto   legislativo   16  marzo  1999,  n.  79
          (Attuazione  della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni
          per  il  mercato  interno della energia elettrica) e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75 del 31 marzo
          1999;   l'art.   3  concerne  il  "Gestore  della  rete  di
          trasmissione nazionale".