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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

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Testo in vigore dal:  29-6-2002

Art. 2

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:
a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;
b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;
c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;
d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;
l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;
m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;
n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;
p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;
s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno della energia elettrica) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999; l'art. 3 concerne il "Gestore della rete di trasmissione nazionale".