DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 26-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
            Gestore della rete di trasmissione nazionale 
 
  1. Il gestore della rete  di  trasmissione  nazionale,  di  seguito
"gestore", esercita le attivita'  di  trasmissione  e  dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla
rete di trasmissione nazionale  tutti  i  soggetti  che  ne  facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e  purche'
siano rispettate le regole tecniche di cui al comma  6  del  presente
articolo  e  le  condizioni  tecnicoeconomiche  di   accesso   e   di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente
motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni  altra  rete
dell'Unione  europea  interconnessa  con  la  rete  di   trasmissione
nazionale informazioni sufficienti  per  garantire  il  funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo  coordinato  e  l'interoperabilita'
delle reti interconnesse. 
  2. Il gestore della  rete  di  trasmissione  nazionale  gestisce  i
flussi di energia, i relativi dispositivi di  interconnessione  ed  i
servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di  ogni  altro
obbligo  volto   ad   assicurare   la   sicurezza,   l'affidabilita',
l'efficienza   e   il   minor   costo   del    servizio    e    degli
approvvigionamenti;  gestisce   la   rete,   di   cui   puo'   essere
proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di  utenti;
delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della  rete,  a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle societa'
proprietarie, in modo da assicurare la  sicurezza  e  la  continuita'
degli approvvigionamenti, nonche' lo sviluppo della rete medesima nel
rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti  competenze,  diritti  e
poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo,
previsti dalla  normativa  vigente  con  riferimento  alle  attivita'
riservate al gestore stesso. Il gestore della  rete  di  trasmissione
nazionale  mantiene  il  segreto   sulle   informazioni   commerciali
riservate acquisite nel corso dello svolgimento della  sua  attivita'
((e impedisce che le informazioni concernenti  la  propria  attivita'
commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo  discriminatorio.
Le informazioni  necessarie  per  una  concorrenza  effettiva  e  per
l'efficiente funzionamento del mercato  sono  rese  pubbliche,  fermo
restando  l'obbligo  di  mantenere  il  segreto  sulle   informazioni
commerciali riservate. Le imprese collegate al gestore della rete  di
trasmissione  nazionale  non  possono  abusare   delle   informazioni
riservate  nelle  proprie  operazioni  di  compravendita  di  energia
elettrica o servizi connessi)). 
  ((2-bis. Il gestore della rete di trasmissione  nazionale  fornisce
ai  gestori  di  altri  sistemi  interconnessi  con  il  proprio   le
informazioni sufficienti  a  garantire  il  funzionamento  sicuro  ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del  sistema
interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e
categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie  societa'  e
imprese collegate, fornisce a tutti  gli  utenti,  in  condizioni  di
parita', le informazioni necessarie  per  un  efficiente  accesso  al
sistema, riscuote le rendite da  congestione  e  i  pagamenti  dovuti
nell'ambito del meccanismo di compensazione tra gestori  dei  sistemi
di trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del regolamento  (UE)
2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza
del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a
livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri
sistemi di trasmissione e provvede  alla  gestione  dei  dati,  anche
attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza  e
alla  protezione  dei  dati,  sotto  la  vigilanza  e  il   controllo
dell'ARERA. 
  2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale acquisisce i
servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a)  stabilisce  procedure  trasparenti,  non  discriminatorie   e
fondate su criteri di mercato; 
    b) assicura la partecipazione  di  tutte  le  imprese  elettriche
qualificate  e  di  tutti  i  partecipanti  al  mercato  dell'energia
elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti  al  mercato
che offrono  energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili,  i
partecipanti al  mercato  attivi  nella  gestione  della  domanda,  i
gestori  di  impianti  di  stoccaggio  dell'energia  elettrica  e   i
partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione; 
    c) definisce, d'intesa  con  l'ARERA  e  previa  approvazione  di
quest'ultima,  nonche'  in  stretta  collaborazione   con   tutti   i
partecipanti al mercato dell'energia elettrica, i  requisiti  tecnici
per la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari. 
  2-quater.  Il  gestore   della   rete   di   trasmissione,   previa
approvazione da  parte  dell'ARERA,  stabilisce,  con  una  procedura
trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori  del
sistema  di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  le   specifiche
tecniche per i servizi ancillari non relativi alla  frequenza  e  gli
standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura  di  tali
servizi.  Le  specifiche  tecniche  e  gli  standard  cosi'  definiti
assicurano la partecipazione effettiva e discriminatoria di  tutti  i
partecipanti  al  mercato  dell'energia  elettrica,  con  le   stesse
garanzie di cui al comma 2-ter, lettera b), del presente articolo. 
  2-quinquies.  Il  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
scambia le informazioni necessarie e si coordina con  i  gestori  del
sistema di distribuzione, al fine di assicurare l'uso ottimale  delle
risorse, il funzionamento sicuro  ed  efficiente  del  sistema  e  lo
sviluppo del mercato dell'energia elettrica. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente  remunerato
per  l'acquisizione  di  servizi  che  consentono  di  recuperare   i
corrispondenti costi, determinati in misura ragionevole, ivi comprese
le spese necessarie  per  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione e i costi dell'infrastruttura. 
  2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi ancillari  ai
sensi del comma 2-quater del presente articolo non  si  applica  alle
componenti di rete pienamente integrate. 
  2-septies.  Il  gestore  della  rete  di   trasmissione   nazionale
stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in  un'apposita  sezione,
procedure trasparenti ed  efficienti  per  la  connessione  di  nuovi
impianti di generazione e di nuovi impianti di stoccaggio di  energia
elettrica, senza  discriminazioni.  Le  procedure,  prima  di  essere
pubblicate, devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate. 
  2-octies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha il
diritto  di  rifiutare  la  connessione  di  un  nuovo  impianto   di
generazione ovvero di stoccaggio di energia elettrica in  ragione  di
eventuali future limitazioni della capacita' di rete disponibile e di
congestioni in punti distanti del sistema. La  connessione  di  nuovi
impianti di generazione o di stoccaggio  non  puo'  essere  rifiutata
neppure per i  costi  supplementari  derivanti  dalla  necessita'  di
aumentare  la  capacita'  degli  elementi  del  sistema  posti  nelle
immediate  vicinanze  del  punto  di  connessione.  La  capacita'  di
connessione garantita puo' essere limitata e possono  essere  offerte
connessioni  soggette  a  limitazioni  operative,   onde   assicurare
l'efficienza  economica  dei  nuovi  impianti  di  generazione  o  di
stoccaggio. Le limitazioni di cui al  presente  comma  devono  essere
trasmesse all'ARERA, prima della pubblicazione, e  devono  essere  da
questa approvate.)) 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso
a  parita'  di  condizioni,  l'imparzialita'  e  la  neutralita'  del
servizio di trasmissione e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di  tale
competenza l'Autorita' persegue  l'obiettivo  della  piu'  efficiente
utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa  nel
sistema elettrico nazionale, compatibilmente con  i  vincoli  tecnici
della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di  utilizzazione
prioritaria  dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo   di   fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione. 
  4. Entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.  costituisce  una  societa'
per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni,  tutti
i beni, eccettuata la proprieta' delle  reti,  i  rapporti  giuridici
inerenti all'attivita' del gestore stesso, compresa  la  quota  parte
dei  debiti  afferenti  al  patrimonio  conferito,  e  il   personale
necessario per le attivita' di  competenza.  Con  propri  decreti  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  sentita
l'Autorita' dell'energia elettrica ed il gas, entro i  trenta  giorni
successivi  alla  data  dei  suddetti   conferimenti,   dispone   gli
eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo  stesso  Ministro  determina  con
proprio  provvedimento  la  data  in  cui  la  societa'   assume   la
titolarita' e le funzioni  di  gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta societa' sono
assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della  programmazione  economica.  I  diritti   dell'azionista   sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica e il Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore
sono  definiti  dal  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e' responsabile
del corretto funzionamento della rete  di  trasmissione  nazionale  e
delle attivita' di dispacciamento  nonche'  di  quanto  previsto  dal
comma 12. 
  5. Il gestore della  rete  e'  concessionario  delle  attivita'  di
trasmissione e dispacciamento; la concessione e' disciplinata,  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. Con analogo decreto, si  provvede  ad  integrare  o
modificare la concessione rilasciata in tutti  i  casi  di  modifiche
nell'assetto e  nelle  funzioni  del  gestore  e,  comunque,  ove  il
Ministro delle attivita' produttive lo  ritenga  necessario,  per  la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al gestore. 
  6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le  regole  per  il
dispacciamento nel rispetto delle condizioni di  cui  al  comma  3  e
degli indirizzi di cui al comma 2  dell'articolo  1.  Sulla  base  di
direttive emanate dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  adotta
regole tecniche, di carattere obiettivo  e  non  discriminatorio,  in
materia  di  progettazione  e   funzionamento   degli   impianti   di
generazione,  delle  reti  di  distribuzione,  delle  apparecchiature
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee
dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione  nazionale  nonche'  la  sicurezza  e   la   connessione
operativa tra le reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
verifica la conformita' delle regole tecniche  adottate  dal  gestore
alle direttive dalla  stessa  emanate  e  si  pronuncia,  sentito  il
gestore, entro novanta giorni; qualora la  pronuncia  non  intervenga
entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun  caso
possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete  di
trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la  disponibilita',
fatta eccezione per il gestore della rete di  trasmissione  nazionale
in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento, diritti
di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore  di  alcun
tipo  nell'utilizzo  della  stessa.  L'utilizzazione  della  rete  di
trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio  elettrico  non
puo' comunque comportare vincoli  o  restrizioni  all'utilizzo  della
rete stessa per le finalita' disciplinate dal  presente  decreto.  Le
regole tecniche di  cui  al  presente  comma  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono  notificate  alla
Commissione delle Comunita' europee a  norma  dell'articolo  8  della
direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983. 
  7. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto  l'ambito
della rete di  trasmissione  nazionale,  comprensiva  delle  reti  di
tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti  di  rete,  aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da  individuare  secondo  criteri
funzionali.  Successivamente  alla  emanazione  di  tale  decreto  il
gestore puo' affidare a terzi,  previa  autorizzazione  del  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  sulla  base  di
convenzioni approvate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
gas, la gestione di limitate  porzioni  della  rete  di  trasmissione
nazionale non  direttamente  funzionali  alla  stessa.  Entro  trenta
giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della  rete  di
trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o  coloro  che  ne
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o  piu'  societa'
di capitali alle quali,  entro  i  successivi  novanta  giorni,  sono
trasferiti esclusivamente i beni e i  rapporti,  le  attivita'  e  le
passivita', relativi  alla  trasmissione  di  energia  elettrica.  Il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
possono promuovere l'aggregazione delle suddette societa',  anche  in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli  operatori
del mercato. 
  8. Il gestore  stipula  convenzioni,  anche  con  le  societa'  che
dispongono  delle  reti  di  trasmissione,   per   disciplinare   gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi
di interconnessione con altre  reti  nel  caso  in  cui  non  ne  sia
proprietario;  altrimenti,  il  gestore  risponde  direttamente   nei
confronti del Ministero delle attivita' produttive  della  tempestiva
esecuzione degli interventi di manutenzione  e  sviluppo  della  rete
deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformita' ad
una convenzione tipo definita, entro centoventi  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   su   proposta
dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a norma della  legge
n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale convenzione tipo
prevede: 
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in  materia  di
manutenzione, gestione e sviluppo della rete; 
b) un'adeguata remunerazione delle attivita'  e  degli  investimenti,
tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori; 
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e  la
   determinazione delle conseguenti sanzioni, della  possibilita'  di
   interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese; 
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine
   agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle
   reti. 
  9.  In  caso  di   mancata   stipula,   entro   centoventi   giorni
dall'emanazione  del  decreto  di  determinazione   della   rete   di
trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle  convenzioni  con  le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione,  le  stesse  sono
definite e rese efficaci  entro  i  successivi  sessanta  giorni  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica
ed il gas. Fino  alla  assunzione  della  titolarita'  da  parte  del
gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti  restano
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e
dei dispositivi di loro proprieta'; i costi relativi  possono  essere
riconosciuti  dal  gestore  della  rete  di  trasmissione   nazionale
nell'ambito della  relativa  convenzione.  Eventuali  inadempienze  o
disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica  ed
il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla che  i
rapporti oggetto delle convenzioni si  svolgano  nel  rispetto  delle
disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre  1995,
n. 481,  nel  caso  in  cui  le  violazioni  accertate  pregiudichino
l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del
presente  comma  viene  data  preventiva  comunicazione  al  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione  nazionale  e'
dovuto al  gestore  un  corrispettivo  determinato  indipendentemente
dalla localizzazione geografica degli impianti di  produzione  e  dei
clienti finali, e comunque sulla base di criteri non  discriminatori.
La  misura  del  corrispettivo  e'  determinata  dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai
compiti previsti al comma 12 ed e' tale  da  incentivare  il  gestore
allo  svolgimento  delle  attivita'  di  propria  competenza  secondo
criteri  di  efficienza  economica.  Con  lo   stesso   provvedimento
l'Autorita'   disciplina   anche   il   periodo   transitorio    fino
all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma
4. 
  11. Entro centottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  sono
altresi'  individuati  gli  oneri  generali  afferenti   al   sistema
elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di  ricerca
e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  lettera  e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al  conseguente
adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte  del
corrispettivo a copertura dei suddetti oneri  a  carico  dei  clienti
finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo  di  energia,
e' definita in misura decrescente in rapporto  ai  consumi  maggiori.
(17) 
  12. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
con proprio provvedimento ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo  1,
determina la cessione  dei  diritti  e  delle  obbligazioni  relative
all'acquisto  di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da   altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della  rete
di trasmissione  nazionale.  Il  gestore  ritira  altresi'  l'energia
elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della  legge  9  gennaio
1991,  n.  9,   offerta   dai   produttori   a   prezzi   determinati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in  applicazione  del
criterio  del  costo  evitato.  Con  apposite   convenzioni,   previa
autorizzazione  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato sentita l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
gas,  sono  altresi'  ceduti  al  gestore,  da   parte   dell'imprese
produttricidistributrici, l'energia elettrica ed i  relativi  diritti
di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992;  la
durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni  a  partire  dalla
data di messa in esercizio degli impianti ed  il  prezzo  corrisposto
include anche il costo evitato. 
  13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento
di merito economico il gestore, restando garante del  rispetto  delle
clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12
al mercato. Ai fini di assicurare la copertura  dei  costi  sostenuti
dal gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  include
negli oneri di sistema la differenza tra  i  costi  di  acquisto  del
gestore e la somma dei ricavi derivanti  dalla  vendita  dell'energia
sul  mercato  e  dalla  vendita  dei  diritti  di  cui  al  comma   3
dell'articolo 11. 
  14. L'autorizzazione alla  realizzazione  delle  linee  dirette  e'
rilasciata  dalle  competenti  amministrazioni,  previo  parere   del
gestore per le linee di tensione  superiore  a  120  kV.  Il  rifiuto
dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato. 
  15. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
per gli adempimenti relativi  all'attuazione  del  presente  decreto,
puo' avvalersi, con opportune soluzioni organizzative,  del  supporto
tecnico del gestore. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23  AGOSTO  2004,  N.
239. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "I
corrispettivi a copertura degli oneri generali di  sistema  elettrico
ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei  clienti
finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti  di  cui  al
comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a  forte
consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e
nel rispetto dei vincoli di cui al comma  2,  secondo  indirizzi  del
Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di  entrata  in  vigore
della rideterminazione e' conseguentemente abrogato l'ultimo  periodo
del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16  marzo  1999,
n. 79".