LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica  a
               mezzo di fonti rinnovabili (( . . . )) 
  1. La produzione di energia  elettrica  a  mezzo  di  impianti  che
utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili (( .  .  .)),  ai
sensi della normativa vigente, e  in  particolare  la  produzione  di
energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e  calore,
non  e'  soggetta  alla  riserva   disposta   in   favore   dell'Enel
dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962,  n.  643,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e alle  autorizzazioni  previste  dalla
normativa  emanata  in  materia  di  nazionalizzazione   di   energia
elettrica. 
  2. I soggetti  che  intendono  provvedere  all'installazione  degli
impianti di cui al comma 1 devono darne  comunicazione  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   all'Enel   e
all'ufficio tecnico delle imposte  di  fabbricazione  competente  per
territorio. 
  3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di  cui
al presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici  e
distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della  legge  6  dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo  18  della  legge  29  maggio
1982, n. 308. 
  4. La cessione, lo scambio, la produzione  per  conto  terzi  e  il
vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti  di  cui
al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel
in conformita' ad  una  convenzione  tipo,  approvata  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le ragioni,
che  terra'  conto  del  necessario   coordinamento   dei   programmi
realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali. 
  5. I prezzi relativi  alla  cessione,  alla  produzione  per  conto
dell'Enel, al vettoriamento ed  i  parametri  relativi  allo  scambio
vengono definiti dal CIP  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  ed  aggiornati  con  cadenza
almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso
di  nuova  produzione  di  energia  elettrica   ottenuta   da   fonti
energetiche di cui al comma 1.  ((  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  27
DICEMBRE 2006, N. 296 )) 
  6. E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 
  7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3
della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili (( . . .  ))  ai  sensi  della
normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW  vengono  esclusi
dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di  officina  elettrica,
in caso di funzionamento in  servizio  separato  rispetto  alla  rete
pubblica.