DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
                      Divieto di licenziamento 
              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, 
                commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; 
         legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; 
   decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; 
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1) 
 
  1. Le lavoratrici non possono  essere  licenziate  dall'inizio  del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di  un  anno
di eta' del bambino. 
  2. Il divieto di licenziamento opera in connessione  con  lo  stato
oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel  corso  del
periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore  di
lavoro  idonea  certificazione  dalla   quale   risulti   l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 
  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: 
a) di colpa grave da  parte  della  lavoratrice,  costituente  giusta
   causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; 
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; 
c) di ultimazione della prestazione per la quale  la  lavoratrice  e'
   stata assunta o di risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  per  la
   scadenza del termine; 
d) di  esito  negativo  della  prova;  resta  fermo  il  divieto   di
   discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile  1991,
   n. 125, e successive modificazioni. 
  4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di  licenziamento,
la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso  che
sia sospesa l'attivita'  dell'azienda  o  del  reparto  cui  essa  e'
addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale.  La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito
di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio  1991,  n.
223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di  collocamento  in
mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita'  dell'azienda  di
cui al comma 3, lettera b). 
  5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in  violazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo. 
  6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per  la  malattia  del  bambino  da
parte della lavoratrice o del lavoratore. 
  7. In caso di fruizione del congedo di paternita',  ((di  cui  agli
articoli 27-bis e 28)), il divieto di licenziamento si applica  anche
al padre lavoratore per la durata del congedo  stesso  e  si  estende
fino al compimento di un anno di eta' del bambino.  Si  applicano  le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5. 
  8.  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura  ridotta
di cui  all'articolo  16  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.
((Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni.)) 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si  applica
fino ad un anno dall'ingresso del minore  nel  nucleo  familiare.  In
caso di adozione internazionale, il divieto opera dal  momento  della
comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando,  ai
sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della  comunicazione
dell'invito  a  recarsi  all'estero  per  ricevere  la  proposta   di
abbinamento.