LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 31.

1.  Gli  aspiranti  all'adozione,  che abbiano ottenuto il decreto di
idoneita',  devono  conferire  incarico  a  curare  la  procedura  di
adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
  2.  Nelle  situazioni  considerate  dall'articolo  44, primo comma,
lettera  a),  il  tribunale  per  i  minorenni  puo'  autorizzare gli
aspiranti  adottanti,  valutate  le  loro personalita', ad effettuare
direttamente  le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h)
del comma 3 del presente articolo.
  3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura di adozione:
    a)  informa  gli  aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle
concrete prospettive di adozione;
    b)  svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita'
del  Paese  indicato  dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui
esso  intrattiene  rapporti,  trasmettendo  alle stesse la domanda di
adozione,  unitamente  al  decreto  di idoneita' ed alla relazione ad
esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
    c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra
gli  aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata   da   tutte  le  informazioni  di  carattere  sanitario
riguardanti  il  minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
    d)   trasferisce   tutte  le  informazioni  e  tutte  le  notizie
riguardanti  il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli
della  proposta  di  incontro  tra  gli  aspiranti all'adozione ed il
minore  da  adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere
nel Paese straniero;
    e)  riceve  il  consenso  scritto  all'incontro tra gli aspiranti
all'adozione  ed  il  minore  da  adottare,  proposto  dall'autorita'
straniera,  da  parte  degli  aspiranti all'adozione, ne autentica le
firme   e  trasmette  l'atto  di  consenso  all'autorita'  straniera,
svolgendo   tutte   le   altre   attivita'  dalla  stessa  richieste;
l'autenticazione  delle  firme  degli aspiranti adottanti puo' essere
effettuata  anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
    f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza
delle  condizioni  di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda
con  la  stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di
procedere  all'adozione  ovvero,  in  caso contrario, prende atto del
mancato  accordo  e ne da' immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo
Stato  di  origine,  approva  la  decisione di affidare il minore o i
minori ai futuri genitori adottivi;
    g)  informa  immediatamente  la  Commissione,  il tribunale per i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione   necessaria,  l'autorizzazione  all'ingresso  e  alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
    h)  certifica  la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
    i)  riceve  dall'autorita'  straniera  copia  degli  atti e della
documentazione  relativi  al  minore e li trasmette immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
    l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera
affinche'  questo  avvenga  in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
    m)  svolge  in  collaborazione  con  i  servizi  dell'ente locale
attivita'  di  sostegno  del  nucleo  adottivo  fin dall'ingresso del
minore in Italia su richiesta degli adottanti;
    n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
    o)  certifica,  nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto  dall'articolo  10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.