DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
Utilizzazione  agricola  dei   terreni   demaniali   e   patrimoniali
                            indisponibili 
  1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno  1962,  n.  567,  e
successive modificazioni, dalla legge 11  febbraio  1971,  n.  11,  e
successive modificazioni, dalla  legge  3  maggio  1982,  n.  203,  e
successive modificazioni, si applicano anche ai terreni  demaniali  o
soggetti al regime dei beni  demaniali  di  qualsiasi  natura  o  del
patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici,  territoriali
o non territoriali,  ivi  compresi  i  terreni  golenali,  che  siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 
  2. L'ente proprietario puo' recedere in  tutto  o  in  parte  dalla
concessione  o  dal  contratto  di  affitto  mediante  preavviso  non
inferiore  a  sei  mesi  e  pagamento  di  una  indennita'   per   le
coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il  terreno
demaniale o equiparato o facente parte del  patrimonio  indisponibile
debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale  la
demanialita' o l'indisponibilita' e' posta. 
  3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi
soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati
tra le parti o quelli eseguiti a  seguito  del  procedimento  di  cui
all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n.  203.  In  quest'ultimo
caso l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se  i
miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni  mantengono  la  loro
utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione
istituzionale. 
  4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla  scadenza
della concessione amministrativa o del contratto di affitto,  per  la
concessione e la locazione dei  terreni  di  loro  proprieta'  devono
adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal
fine possono avvalersi della disposizione  di  cui  all'articolo  23,
terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal
primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 
  ((4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di  cui  all'articolo
4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui
al comma  4  del  presente  articolo  abbiano  manifestato  interesse
all'affitto o alla concessione  amministrativa  giovani  imprenditori
agricoli,  di  eta'  compresa   tra   diciotto   e   quaranta   anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi)).