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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)).

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49 (in G.U. 12/03/2001, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  28-7-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).
1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.
2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.
3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.
5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.
6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
((fino al 31 dicembre 2001))
, le seguenti indennità:
a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;
b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.
7. Le indennità dì cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.
8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.