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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)).

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49 (in G.U. 12/03/2001, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 28-7-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29  giugno
2000; 
  Vista la decisione n. 2000/766/CE del  Consiglio,  del  4  dicembre
2000; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per  la  distruzione  del   materiale   specifico   a   rischio   per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate
e ottenute da  materiale  ad  alto  rischio,  nonche'  per  l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute  da
materiale a basso rischio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 gennaio 2001; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro delle politiche agricole e forestali e  del  Ministro  della
sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il  Ministro  dell'ambiente  e  con  il
Ministro per le politiche comunitarie; 
 
                              E m a n a 
il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad  alto  rischio  e
           dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati). 
 
  1. Il materiale  specifico  a  rischio,  cosi'  come  definito  dal
decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre  2000,  e  successive
modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale
ad alto rischio, cosi' come  definito  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati,
ottenuti o derivati dai  predetti  materiali  sono  obbligatoriamente
distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. 
  2. I titolari degli impianti di  incenerimento  sono  obbligati  ad
accettare i materiali e i prodotti di cui al comma  1.  Tale  obbligo
non sussiste  qualora  gli  impianti  siano  dichiarati  tecnicamente
inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione
sussiste altresi' per i titolari di impianti  per  la  produzione  di
leganti idraulici a ciclo completo. 
  3.  I  titolari  degli  impianti  di  incenerimento  sono  altresi'
obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali  di  cui  al
presente articolo anche quando sia  intervenuto  il  procedimento  di
ossidodistruzione. 
  4. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i soggetti  esercenti  gli
impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente
competente comunicazione di inizio  dell'attivita',  ai  sensi  delle
leggi vigenti. 
  5. I titolari degli stabilimenti di  macellazione  al  cui  interno
sono  installati  impianti  di  incenerimento   sono   obbligati   ad
incenerire in questi  ultimi  i  materiali  derivanti  dalle  proprie
lavorazioni,  fermo  restando  il   divieto   d'introduzione   e   di
smaltimento di materiali di diversa provenienza. 
  6.  L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,   di   seguito
denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione
dei materiali e dei prodotti di cui  al  comma  1,  che  derivino  da
animali morti o macellati  nel  territorio  italiano  dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  e  fino  al  ((fino  al  31
dicembre 2001)), le seguenti indennita': 
    a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio
e ad alto rischio tal quale; 
    b)  lire  1.450  per  ogni  chilogrammo   di   proteine   animali
trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio  e  ad  alto
rischio. 
  7. Le indennita' di' cui al comma 6 sono  erogate  forfettariamente
per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o
coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate,  e
ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa. 
  8. Le regioni e le  province  autonome  possono  altresi'  disporre
eventuali ulteriori misure. 
  9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6  non  puo'  percepire
alcun compenso per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  sono
erogate le indennita' di cui al predetto comma 6 e disposte le misure
di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le
associazioni rappresentative del settore. 
  10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a
decorrere dal 12 gennaio 2001.