DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
vigente al 15/01/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
al: 9-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
                     Reclutamento del personale 
 (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti 
 prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del 
d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
2-ter del decreto  legge  17  giugno  1999,  n.  180  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs.  n.
29 del 1993, aggiunto dall'art.  23  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
successivamente modificato dall'art. 274,  comma  1,  lett.  aa)  del
                       d.lgs n. 267 del 2000) 
 
  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche   avviene   con
contratto individuale di lavoro: 
  a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del  comma  3,
volte  all'accertamento   della   professionalita'   richiesta,   che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 
  b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali e' richiesto  il  solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo,
facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
professionalita'. 
  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68, avvengono  per  chiamata  numerica  degli  iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa,  previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con  le  mansioni  da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e  del  personale  della  Polizia   municipale   deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del  terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  tali  assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa. 
  3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni  si
conformano ai seguenti principi: 
  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di  svolgimento
che  garantiscan9  l'imparzialita'  e   assicurino   economicita'   e
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno,  all'ausilio
di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a  realizzare  forme  di
preselezione; 
  b)  adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
verificare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; 
  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
  e) composizione delle commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti  tra  funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei  alle  medesime,  che  non
siano    componenti     dell'organo     di     direzione     politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e  che  non
siano rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
  3-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico: 
    a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento  di
quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando; 
    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,
hanno  maturato  almeno  tre  anni  di  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. 
  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti
di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre
categorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis
costituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le
amministrazioni pubbliche. 
  4.  Le  determinazioni   relative   all'avvio   di   procedure   di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o  ente  sulla
base della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni.  ((Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti  pubblici  non  economici.))  Per  gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure  concorsuali  ((e
alle relative assunzioni)) e' concessa, in sede di  approvazione  del
piano triennale del fabbisogno  del  personale  e  della  consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi  ordinamenti.  Per  gli  enti  di
ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente  comma  e'
concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di  attivita'  e
del  piano  di  fabbisogno  del   personale   e   della   consistenza
dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 
  4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  cui  al
comma 4 si applica anche  alle  procedure  di  reclutamento  a  tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unita',  inclusi  i
contratti di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli  aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 
  5. I concorsi pubblici  per  le  assunzioni  nelle  amministrazioni
dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a  livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita', sono  autorizzate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Per gli uffici aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
provinciale possono essere banditi  concorsi  unici  circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'. 
  5-bis. I vincitori dei concorsi  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni.  La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai  contratti
collettivi. (60) 
  5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento   del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti  salvi
i periodi di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi  regionali.  Il
principio della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
riferimento al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando  tale
requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti  non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (27) 
  6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia  di  difesa  e  sicurezza  dello  Stato,  di
polizia, di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di
difesa in giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.  53,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita'  di
assunzione agli impieghi, i  requisiti  di  accesso  e  le  procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni  dalla
L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art.  24-quater,  comma
1) che "In deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  35,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far  fronte
alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti
sul lavoro, il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  e'
autorizzato ad utilizzare la  graduatoria  formata  in  seguito  allo
svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi  795  posti
di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93
del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010." 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15,  comma  2-ter)
che "Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al  fine
di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, la  durata  temporale
dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione,  di  cui
all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero,
e' di tre  anni.  La  presente  disposizione  costituisce  norma  non
derogabile dai contratti collettivi".