DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
Testo in vigore dal: 22-4-2000
                               Art. 7
Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

  1.  Ai  datori  di  lavoro  privati e agli enti pubblici economici,
comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e
indeterminato   i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e'
riconosciuto  un  contributo  pari  a  lire  18  milioni  per ciascun
soggetto  assunto.  La presente disposizione trova applicazione anche
nei  confronti  delle  cooperative  o  dei  consorzi  tra cooperative
relativamente ai soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.
  2.  Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore
a  30  ore  settimanali  medie  calcolate  anche  su base annuale, il
contributo   di   cui   al   comma   1   e'   corrisposto  in  misura
proporzionalmente ridotta al numero delle ore.
  3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano
assunti  con  contratto  a tempo determinato, trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio
1991,   n.   223,   e  successive  modificazioni.  Nelle  ipotesi  di
trasformazione   del   contratto   da   tempo   determinato  a  tempo
indeterminato  e',  altresi',  riconosciuto  il  contributo di cui al
comma 1 che puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a
conguaglio  degli  oneri  contributivi  dovuti  anche  per il periodo
antecedente alla predetta trasformazione.
  4.  Le  disposizioni  di  cui al comma 3 trovano applicazione nelle
ipotesi  di  contratti  di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di
trasformazione  del  rapporto  di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato,  il  contributo  di  cui al comma 1 spetta all'impresa
utilizzatrice  ed  e' riconosciuto alla societa' fornitrice di lavoro
temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
  5.  Il  contributo  di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con
altri   benefici   eventualmente   riconosciuti   in  caso  di  nuove
assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
  6.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e' riconosciuto anche ai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo
alla   copertura   contributiva.   La   corresponsione  del  predetto
contributo   comporta  la  decadenza  da  qualunque  altro  beneficio
previsto  dal  presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1.
  7.  Nei  casi  di  assunzione  di  cui  ai commi 1, 2, 3 e 4, trova
applicazione  l'articolo  20,  comma 4, della citata legge n. 223 del
1991.
  8.  Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui
ai  commi  1,  2,  3  e  4,  l'avvenuta  cancellazione  dei  soggetti
interessati  dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, nonche'
la  regolarita'  dei  datori  di  lavoro nei confronti degli obblighi
contributivi.  Nei  casi di contratto di lavoro a tempo determinato o
di  contratto  di  fornitura  di  lavoro temporaneo, la cancellazione
dagli  elenchi  delle  attivita' socialmente utili non ha luogo nelle
ipotesi  in  cui  i contratti stessi, abbiano complessivamente durata
inferiore a dodici mesi.
  9.  Per  l'erogazione  del  contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
fermi  restando  gli  adempimenti  previsti  dall'articolo  9-bis del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano
all'I.N.P.S.  e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei
soggetti  interessati, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui
al  comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa
verifica delle predette condizioni.
  10.  Gli  oneri  relativi  alla erogazione del contributo di cui ai
commi  l,  2,  3  e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  1.  Le  somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla
base di apposita rendicontazione semestrale.
  11.  Fino  al  31  dicembre  2000,  entro  il  limite delle risorse
preordinate  allo  scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  1,  possono  essere riconosciuti contributi per spese notarili
relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite
massimo  di  lire  20  milioni  per  ciascun  atto  costitutivo delle
predette societa'.
  12.  Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in
attivita'  lavorative  dei  soggetti  di cui all'articolo 2, comma 1,
puo'  essere,  per  un  periodo non superiore a sei mesi, corrisposto
l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:
a) di  assunzione  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato da
   parte  di  datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite
   convenzioni   con   l'ente  utilizzatore.  Tali  convenzioni  sono
   comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S.
   territorialmente competenti;
b) stages  formativi  seguiti  da assunzione con rapporto di lavoro a
   tempo indeterminato.
  13.  Alle  agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni,  riconosciute  alla  data  del  31 dicembre 1999, puo'
essere   concesso,   nel  limite  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo
2,  comma  1,  in  caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
  14.   Alle  societa'  miste,  alle  cooperative  e  loro  consorzi,
costituiti  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto legislativo, puo' essere concesso nell'ambito delle
risorse  del  fondo  di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo
scopo,  un  contributo  straordinario  di  lire 5 milioni per ciascun
soggetto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con
contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  da  parte  delle stesse
societa' miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il
predetto   incentivo  e'  incompatibile  con  il  contributo  di  cui
all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.
          Note all'art. 7:
              - Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 223/1991, e' il
          seguente:
              "2.  I  lavoratori  in mobilita' possono essere assunti
          con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
          dodici  mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
          di  lavoro  e'  pari  a quella prevista per gli apprendisti
          dalla   legge   19   gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
          modificazioni.   Nel   caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
          svolgimento il predetto contratto venga trasformato a tempo
          indeterminato,   il   beneficio   contributivo  spetta  per
          ulteriori  dodici  mesi  in  aggiunta a quello previsto dal
          comma 4".
              - Il  comma  4 dell'art. 20 della legge n. 223/1991, e'
          il seguente:
              "4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento
          sono  esclusi  dal  computo dei limiti numerici previsti da
          leggi   e   contratti   collettivi  per  l'applicazione  di
          particolari normative ed istituti".
              - L'art.  9-bis  del  decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996,  n.  608  (Disposizioni  urgenti in materia di lavori
          socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e
          nel settore previdenziale), cosi' recita:
              "Art.  9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
          -  1.  Nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina del
          collocamento  ordinario,  agricolo  e  dello  spettacolo, i
          datori  di  lavoro  privati  e  gli enti pubblici economici
          procedono  a  tutte  le  assunzioni  nell'osservanza  delle
          disposizioni  di legge vigenti in materia. Restano ferme le
          norme  in  materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
          di  collocamento  nonche' le disposizioni di cui all'art. 8
          della  legge  30  dicembre  1986, n. 943, e dell'art. 2 del
          decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              2.  Entro  cinque  giorni dall'assunzione effettuata ai
          sensi  del  comma  1, il datore di lavoro deve inviare alla
          sezione  circoscrizionale  per  l'impiego una comunicazione
          contenente  il  nominativo  del lavoratore assunto, la data
          dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed
          il trattamento economico e normativo.
              3. A decorrere dal 1o gennaio 1996, il datore di lavoro
          e'    tenuto   a   consegnare   al   lavoratore,   all'atto
          dell'assunzione,     una    dichiarazione,    sottoscritta,
          contenente  i dati della registrazione effettuata nel libro
          matricola  in  uso.  Nel  caso  in  cui  non si applichi il
          contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
          ad  indicare  la  durata delle ferie, la periodicita' della
          retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
          durata  normale  giornaliera  o  settimanale  di lavoro. La
          mancata  consegna  al lavoratore della dichiarazione di cui
          al   presente  comma  ed  il  mancato  invio  alla  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego della comunicazione di cui
          al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
          puniti  con  la  sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.
          3.000.000   per  ciascun  lavoratore  interessato.  Con  la
          medesima  sanzione  e' punita l'omessa esibizione del libro
          matricola   nel   caso  in  cui  da  quest'ultima  consegua
          l'impossibilita'  di  accertare  che  il registro sia stato
          compilato antecedentemente all'assunzione.
              4.  Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          prevista  dalle  vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
          provvede  periodicamente a darne comunicazione alla sezione
          circoscrizionale per l'impiego.
              5.  Ove  il  datore di lavoro intenda beneficiare delle
          agevolazioni  eventualmente  previste  per l'assunzione, la
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  viene  integrata con
          l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  provvede alle conseguenti
          comunicazioni    agli    enti    gestori   delle   predette
          agevolazioni.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza    sociale    viene   determinato   un   modello
          semplificato   per   tutte   le  predette  comunicazioni  e
          dichiarazioni.
              6.  Il  datore  di  lavoro ha facolta' di effettuare le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per  il  tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
          11  gennaio  1979,  n. 12, e degli altri soggetti abilitati
          dalle   vigenti  disposizioni  di  legge  alla  gestione  e
          all'amministrazione  del  personale  dipendente del settore
          agricolo  ovvero  dell'associazione sindacale dei datori di
          lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
          confronti  di  quest'ultima  puo'  altresi' esercitare, con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta'  di  cui  all'art. 5, comma 1, della citata legge.
          Nei  confronti  del  soggetto  incaricato dall'associazione
          sindacale  alla  tenuta  dei  documenti  trova applicazione
          l'ultimo comma del citato art. 5.
              7.  Il  datore  di  lavoro  che  assume senza osservare
          l'obbligo  di  riserva  di  cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223, e' punito con la sanzione
          amministrativa  prevista  dal  comma  3, terzo periodo, per
          ogni  lavoratore  riservatario non assunto. Inoltre, fino a
          che  rimane  inadempiente  al  predetto  obbligo,  non puo'
          godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da
          quella  regionale,  con riferimento ai lavoratori che abbia
          assunto dal momento della violazione.
              8.  Presso  le  sezioni  circoscrizionali per l'impiego
          possono  essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
          particolare   riguardo  ai  controlli  sul  rispetto  delle
          disposizioni  contenute  nei  commi precedenti. Ai predetti
          nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
          provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
          anche  personale  di profilo professionale non ispettivo in
          possesso   di  adeguata  professionalita'.  A  quest'ultimo
          personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
          i  poteri  di  cui all'art. 3 del decretolegge 12 settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638.
              9.  Per  far  fronte  ai maggiori impegni in materia di
          ispezione  e  di servizi all'impiego derivanti dal presente
          decreto,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          organizza  corsi  di  riqualificazione professionale per il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita'  e'  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
          l'anno  1995  e  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
          1996,  1997  e  1998.  Al relativo onere, comprensivo delle
          spese  di  missione  per  tutto  il personale, di qualsiasi
          livello  coinvolto  nell'attivita'  formativa si provvede a
          carico   del   Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
              10.  Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
          dell'art.   1, comma 13, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
          n. 511, conservano efficacia.
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale  per l'impiego assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso  pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
          individuati  tra  i  soggetti  che  si presentano presso le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici   giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da
          avviare  si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio con
          precedenza  per  coloro  che  risultino gia' inseriti nelle
          graduatorie  di  cui  all'art.  16  della legge 28 febbraio
          1987, n. 56.
              12.  Ai  fini della formazione delle graduatorie di cui
          al  comma  11  si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
          nelle  liste  nel  limite  massimo  di sessanta mesi, salvo
          diversa   deliberazione  delle  commissioni  regionali  per
          l'impiego  le  quali  possono anche rideterminare, ai sensi
          dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          l'incidenza,   sulle   graduatorie,   degli   elementi  che
          concorrono  alla loro formazione. Gli orientamenti generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative  del decreto del Presidente della Repubblica 9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
              13.  Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma
          9,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al fine di
          realizzare  una  piu'  efficiente  azione amministrativa in
          materia   di   collocamento,   sono   dettate  disposizioni
          modificative  delle  norme del decreto del Presidente della
          Repubblica  18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
          razionalizzare  i  procedimenti  amministrativi concernenti
          gli  esoneri  parziali,  le compensazioni territoriali e le
          denunce  dei  datori  di lavoro, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e'  emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata   dal  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  346  del  1994,  anche  con il concerto del
          Ministro  degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
          vigore  del decreto e comunque per un periodo non superiore
          a  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  rimane  sospesa  l'efficacia delle norme
          recate  dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
          e  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487 del
          1994,  capo  IV  e  l'allegata  tabella  dei criteri per la
          formazione delle graduatorie.
              14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
          uffici   periferici   del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  il personale dei nuclei dell'Arma dei
          carabinieri  in  servizio  presso l'ispettorato provinciale
          del    lavoro    dipende,    funzionalmente,    dal    capo
          dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
          dal   comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e
          operante  alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  il quale, con proprio decreto,
          puo'  attribuire  compiti specifici in materia di ispezione
          al   fine   di   potenziare  i  servizi  di  vigilanza  per
          l'applicazione  della  normativa nel settore del lavoro. La
          dotazione    organica   del   contingente   dell'Arma   dei
          carabinieri  di  cui all'art. 16 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19  marzo  1955, n. 520, e' aumentata di
          centoquarantatre  unita'  di  cui  due  ufficiali,  novanta
          unita'  ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue
          unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere
          e  brigadiere  capo, ventinove unita' appartenenti al ruolo
          appuntati     e     carabinieri.     All'onere    derivante
          dall'incremento  relativo  alle centodue unita' valutato in
          lire  1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
          a  decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello
          stanziamento  iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
          di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
          gli   anni  successivi.  All'onere  relativo  alle  residue
          quarantuno  unita'  si  provvede ai sensi e per gli effetti
          del  decreto  dell'assessorato del lavoro, della previdenza
          sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione
          della  regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
          nella  Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del
          20 luglio 1996.
            15.   Contro   i   provvedimenti  adottati  dagli  uffici
          provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in  favore  dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
          provvedimenti  adottati  dagli  ispettorati provinciali del
          lavoro  in  materia  di  rilascio dei libretti di lavoro in
          favore  della  medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
          ricorso,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricevimento  del  provvedimento impugnato, rispettivamente,
          al  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
          massima   occupazione   e   al  direttore  dell'ispettorato
          regionale   del  lavoro,  competenti  per  territorio,  che
          decidono  con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
          predetti  provvedimenti,  pendenti  alla data del 14 giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale".
              - Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468
          del 1997, e' il seguente:
              "4. I progetti di lavori di pubblica utilita' prevedono
          l'impegno   dei   soggetti  promotori  a  realizzare  nuove
          attivita' stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere
          un piano d'impresa relativo alle attivita' che si intendono
          promuovere   alla   fine  del  progetto.  I  progetti  sono
          corredati    da   dichiarazione   scritta   attestante   la
          sussistenza   dei   presupposti  tecnicamente  fondati  del
          progetto  di  nuove attivita' stabili nel tempo, rilasciata
          da  una  delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa
          individuate  con  decreti  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche
          su  proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime
          agenzie  possono  accertare i predetti presupposti mediante
          la   documentata   fornitura  di  assistenza  tecnica  alla
          definizione  del  progetto.  I  soggetti  promotori possono
          modificare,  entro  sei  mesi  dall'avvio  del  progetto, i
          termini  del  piano  d'impresa,  fatti  salvi  gli  impegni
          occupazionali,  per  giustificate  esigenze  intervenute in
          corso  di  esecuzione  del  progetto  di lavori di pubblica
          utilita'   cui  il  piano  e'  collegato,  previa  relativa
          certificazione   ad   opera   della   medesima  agenzia  di
          promozione e lavoro che ha gia' rilasciato la dichiarazione
          scritta.   Le   modifiche  sono  immediatamente  comunicate
          all'organo che ha approvato il progetto".