DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, sentito il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sulla  base  del  PNR  e  della  relazione  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta
per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita'
di intervento di cui al presente titolo, tenendo  anche  conto  degli
interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica (FIT) di cui all'articolo  14  della  legge  17  febbraio
1982, n. 46. 
  2. Con decreti di natura non  regolamentare  emanati  dal  Ministro
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  alle  procedure
automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese,
con  riferimento  ai  progetti  svolti  nel   quadro   di   programmi
dell'Unione europea  o  di  accordi  internazionali,  quelle  per  la
disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale
del progetto, le caratteristiche specifiche delle attivita'  e  degli
strumenti di cui agli articoli 3 e 4,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attivazione, le misure delle agevolazioni, le  modalita'  della  loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle  procedure  e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle norme sulla  semplificazione  dell'attivita'  amministrativa  e
sulla firma digitale,  nonche'  prevedendo  adempimenti  ridotti  per
attivita' di non rilevante entita'. 
  3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo
precompetitivo si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  5
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n.
275, fatta salva la facolta' di modificare con i decreti  di  cui  al
comma 2,  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  gli
importi  delle  agevolazioni  e  la  loro   cumulabilita',   di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  27  dicembre
1997,  n.  449  e  di  cui  all'articolo  3  del   predetto   decreto
interministeriale, nonche' con gli interventi previsti  dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 1). 
  4. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui  all'articolo  3  e  per
l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4.  Una  quota  non
inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del  Fondo
agevolazioni ricerca e' comunque  destinata  al  finanziamento  degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali. 
  5. Il MURST iscrive i progetti  approvati  e  i  soggetti  fruitori
degli interventi di cui al presente  titolo  nell'Anagrafe  nazionale
della ricerca. ((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni,  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera
b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni".