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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  12-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Modalità di attuazione
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.
3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, fatta salva la facoltà di modificare con i decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli importi delle agevolazioni e la loro cumulabilità, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all'articolo 3 del predetto decreto interministeriale, nonché con gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1).
4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
5. Il MURST iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".