DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
Testo in vigore dal: 4-9-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
           Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili 
 
  1. Fatte salve le  disposizioni  riportate  al  comma  2,  l'orario
normale di lavoro  del  lavoratore  marittimo,  a  bordo  delle  navi
mercantili, e' basato su una durata di  8  ore  giornaliere,  con  un
giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi. 
  2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello  di  riposo  a  bordo
delle navi sono cosi' stabiliti: 
    a) il numero massimo di ore di lavoro a  bordo  non  deve  essere
superiore a: 
      1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e 
      2) 72 ore su un periodo di sette giorni; 
    ovvero 
    b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore
a: 
      1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 
      2) 77 ore su un periodo di sette giorni. 
  3. Le ore di riposo possono essere ripartite in  non  piu'  di  due
periodi distinti, uno dei quali dovra' essere almeno della durata  di
6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi  consecutivi  di  riposo
non dovra' superare le 14 ore. 
  4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e  le
esercitazioni prescritte da regolamenti e normative  nazionali  e  da
convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre  al
minimo il disturbo  nei  periodi  di  riposo  del  lavoratore  e  non
provocare affaticamento. 
  5. Nelle situazioni in cui il  lavoratore  marittimo  si  trovi  in
disponibilita' alle  chiamate,  dovra'  beneficiare  di  un  adeguato
periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo  di  riposo
sia interrotto da una chiamata di lavoro. 
  6. I periodi di riposo per il  personale  di  guardia  impiegato  a
bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324,  fatte
comunque salve le misure minime di cui al comma 3. 
  ((7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto
dei  principi  generali  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che  consentano  di
derogare ai limiti fissati nei commi 2 e  3.  Tali  deroghe  debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi  2
e 3, nonche' consentire  la  fruizione  di  periodi  di  riposo  piu'
frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano  a  bordo  di
navi impiegate in viaggi di  breve  durata.  Le  deroghe  di  cui  al
presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi  di
riposo piu' frequenti o  piu'  lunghi  o  la  concessione  di  riposi
compensativi in funzione delle peculiari tipologie  o  condizioni  di
impiego della nave su cui il  lavoratore  marittimo  e'  imbarcato)).
((3)) 
  8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18  anni  non  devono
svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo in orario  notturno.
Ai  fini  di  questa  disposizione  per  "orario  notturno"  si  deve
intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive,  che  comprenda  in
ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino. 
  9. A bordo di tutte le navi mercantili  e  da  pesca  nazionali  e'
affissa, in posizione facilmente  accessibile  e  redatta  in  lingua
italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui
all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio
di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: 
    a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in  porto;
nonche' 
    b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo  di  ore
di riposo previste ai sensi del  presente  decreto  o  dai  contratti
collettivi in vigore. 
  10. Una copia del contratto collettivo  e  una  copia  delle  norme
nazionali  devono  essere  conservate  a  bordo  di  tutte  le   navi
mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i  lavoratori
imbarcati e degli organi di vigilanza. 
  11.  Il  comandante  della  nave  ha  il  diritto  di  esigere  dai
lavoratori marittimi  le  necessarie  prestazioni  di  lavoro,  anche
sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo  e  sino
al  ripristino  delle  normali  condizioni  di  navigazione,  per  le
attivita' inerenti: 
    a) la sicurezza della navigazione in relazione  a  situazioni  di
emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato  e  per
la stessa nave; 
    b) le operazioni di soccorso ad  altre  unita'  mercantili  o  da
pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare. 
  12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la  normale
condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve  far  si'
che i lavoratori marittimi, impegnati in attivita' lavorative  in  un
periodo previsto di riposo, beneficino  di  un  adeguato  periodo  di
riposo. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che
"I contratti collettivi stipulati a decorrere dal  24  novembre  2010
che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo  vigente  prima
della data di entrata in vigore della presente legge,  devono  essere
sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo  11,  comma
7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge.  Qualora  l'autorizzazione  non  venga
richiesta, ovvero non  venga  concessa,  le  clausole  dei  contratti
collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe  di  cui  al  primo
periodo, perdono efficacia".