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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 443

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/12/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2001)
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Testo in vigore dal:  15-12-1999

Art. 5

Modifica all'articolo 38
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta la seguente lettera:
" d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:
"2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12, commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo".