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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  15-8-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

(Giunta).
1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
((
3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.
))
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
b) delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
((
c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.
))
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. 12

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".