DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                               Organi 
 
  1.  Gli  statuti,  nel  definire  l'assetto   organizzativo   delle
fondazioni, si conformano ai seguenti principi: 
    a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di
amministrazione e di controllo; 
    b) attribuzione  all'organo  di  indirizzo  della  competenza  in
ordine alla determinazione dei programmi,  delle  priorita'  e  degli
obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo
che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 
      1) approvazione e modifica  dello  statuto  e  dei  regolamenti
interni; 
      2)   nomina   e   revoca   dei   componenti   dell'organo    di
amministrazione  e  di  controllo  e  determinazione   dei   relativi
compensi; 
      3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei  confronti  dei
componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 
      4) approvazione del bilancio; 
      5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale
e della politica degli investimenti; 
      4) trasformazioni e fusioni; 
    c) previsione,  nell'ambito  dell'organo  di  indirizzo,  di  una
prevalente e qualificata rappresentanza  degli  enti,  diversi  dallo
Stato,  di  cui  all'articolo  114  della  Costituzione,   idonea   a
rifletterne le competenze nei settori ammessi in base  agli  articoli
117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per  le
fondazioni  di  origine  associativa  dalla   lettera   d),   nonche'
dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza  ed
esperienza, in particolare nei settori  cui  e'  rivolta  l'attivita'
della fondazione, possano efficacemente contribuire al  perseguimento
dei fini istituzionali, fissando un numero di  componenti  idoneo  ad
assicurare l'efficace esercizio dei  relativi  compiti  e  prevedendo
modalita'  di  designazione  e  di  nomina  ((,  ispirate  a  criteri
oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei  principi
di  onorabilita'   e   professionalita',))   dirette   a   consentire
un'equilibrata,  e  comunque  non  maggioritaria,  rappresentanza  di
ciascuno  dei  singoli  soggetti  che  partecipano  alla   formazione
dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i  soggetti
ai quali e' attribuito il potere di designare componenti  dell'organo
di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni  non
devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari  degli
interventi delle fondazioni; (7) 
    d) le fondazioni di origine associativa  possono,  nell'esercizio
della  loro   autonomia   statutaria,   prevedere   il   mantenimento
dell'assemblea  dei  soci,  disciplinandone  la  composizione,  ferme
rimanendo in ogni caso le  competenze  dell'organo  di  indirizzo  da
costituirsi ai sensi del presente articolo.  All'assemblea  dei  soci
puo' essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo,  nel  rispetto
di quanto previsto  dalla  lettera  c);  in  tale  caso,  i  soggetti
nominati  per  designazione  dell'assemblea  dei  soci  non   possono
comunque superare la meta' del  totale  dei  componenti  l'organo  di
indirizzo; 
    e) attribuzione all'organo  di  amministrazione  dei  compiti  di
gestione  della  fondazione,  nonche'  di  proposta  e   di   impulso
dell'attivita' della fondazione,  nell'ambito  dei  programmi,  delle
priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo; 
    f)  previsione,  nell'ambito  degli   organi   collegiali   delle
fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai  rispettivi  statuti  a
specifici ambiti territoriali, della presenza di  una  rappresentanza
non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti  da  almeno
tre anni nei territori stessi; 
    g) determinazione,  per  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
indirizzo,  amministrazione,  direzione   e   controllo   presso   le
fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali  fissati  ai  sensi
dell'articolo  10,   comma   3,   lettera   e),   di   requisiti   di
professionalita' e onorabilita', intesi come requisiti di  esperienza
e di idoneita' etica confacenti ad un  ente  senza  scopo  di  lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di  direttore
generale della Societa' bancaria  conferitaria  ovvero  ad  incarichi
esterni o cariche pubbliche, e cause che  comportano  la  sospensione
temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare  conflitti
di interesse e di assicurare  l'indipendenza  nello  svolgimento  dei
rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; (7) 
    ((g-bis) previsione, tra le ipotesi di  incompatibilita'  di  cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio  di  cariche  negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o  di  funzioni  di
direzione   di   societa'   concorrenti   della   societa'   bancaria
conferitaria o di societa' del suo gruppo)). 
    h) previsione dell'obbligo  dei  componenti  degli  organi  della
fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o
sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano; 
    i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono
nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere  confermati
per una sola volta; 
    j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti
la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause  di
sospensione  e  di  decadenza  ed  assume  entro  trenta   giorni   i
conseguenti provvedimenti. 
  2. I  componenti  dell'organo  di  indirizzo  non  rappresentano  i
soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 
  2-bis.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,
direzione o controllo presso  la  fondazione  non  possono  ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che
svolgono funzioni di  indirizzo  presso  la  fondazione  non  possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o  controllo  presso
la societa' bancaria conferitaria. 
  3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la fondazione  non  possono  ricoprire  funzioni  di
amministrazione, direzione o controllo presso  la  societa'  bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso  la  fondazione  non  possono  ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria. 
  4. L'organo di  controllo  e'  composto  da  persone  che  hanno  i
requisiti professionali per  l'esercizio  del  controllo  legale  dei
conti. 
  5.  Alle  associazioni  rappresentative  o   di   categoria   delle
fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri
di nomina o di designazione degli organi della fondazione. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Successivamente  la  Corte  Costituzionale,  con   sentenza   24-29
settembre 2003, n.  301  (in  G.U.  1a  s.s.  8/10/2003,  n.  40)  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  11,  comma  4,
primo periodo, della legge n. 448 del  2001  (che  ha  introdotto  la
lettera c) al comma 1 del presente  articolo),  nella  parte  in  cui
prevede nella composizione dell'organo di indirizzo "una prevalente e
qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo  Stato,  di  cui
all'articolo  114  della  Costituzione,  idonea  a   rifletterne   le
competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118  della
Costituzione", anziche' "una prevalente e qualificata  rappresentanza
degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta' locali". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte costituzionale con sentenza 24-29 settembre 2003,  n.  301
(in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n.  40)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera g),  limitatamente  alle
parole "nel  rispetto  degli  indirizzi  generali  fissati  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 3, lettera e)"  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153 (Disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti
conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale  delle  operazioni  di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1998, n. 461).