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DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
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Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo
per  il  riordino  della  disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni
di ristrutturazione bancaria;
  Vista  la  legge  30  luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e
integrazioni,  recante  disposizioni in materia di ristrutturazione e
integrazione  patrimoniale  degli  istituti  di  credito  di  diritto
pubblico;
  Visto  il  decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a
disposizioni  per  la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio;
  Visto  il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che approva
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista  la  legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  1994, n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per
l'accelerazione  delle  procedure  di  dismissione  di partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva
il  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia di intermediazione
finanziaria,
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 1999;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente decreto si intendono per:
    a) "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
    b)  "TUIR":  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    c)   "Fondazione":  l'ente  che  ha  effettuato  il  conferimento
dell'azienda  bancaria  ai  sensi del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
    c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita
e  formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso
l'acquisto  di  prodotti  editoriali  per  la  scuola;  volontariato,
filantropia   e   beneficenza;   religione   e  sviluppo  spirituale;
assistenza   agli  anziani;  diritti  civili;  2)  prevenzione  della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di  qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei   consumatori;   protezione  civile;  salute  pubblica,  medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero
delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca  scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale;
4)  arte,  attivita'  e  beni  culturali.  I settori indicati possono
essere  modificati  con  regolamento  dell'Autorita'  di vigilanza da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; (7)
    d)  "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero (( non superiore a cinque ));
    e)  "Autorita'  di vigilanza": l'autorita' prevista dall'articolo
2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in
via  transitoria  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo
    f)   "Societa'   bancaria  conferitaria":  la  societa'  titolare
direttamente  o  indirettamente  di  tutta  o  parte  dell'originaria
azienda  bancaria  della  fondazione  e nella quale la stessa detiene
direttamente  o  indirettamente  una partecipazione, ivi compresi, in
particolare:
      1)  la  societa'  titolare  di  tutta  o  parte dell'originaria
azienda  bancaria  conferita  dalla  fondazione  ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
      2)  la  societa'  risultante  da  operazioni  di  fusione della
Societa' bancaria conferitaria;
      3)  la  societa'  beneficiaria  di operazioni di scissione e di
conferimento  di  tutta  o parte dell'azienda bancaria da parte della
Societa' bancaria conferitaria;
      4)  la  societa' che detiene il controllo delle societa' di cui
ai punti 1, 2 e 3;
    g)   "Societa'   conferitaria":   la  societa'  destinataria  dei
conferimenti  effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218,
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e della legge 26 novembre
1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in
particolare:
      1)  la  societa'  titolare  di  tutta  o  parte dell'originaria
azienda  conferita  dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356;
      2)  la  societa'  risultante  da  operazioni  di  fusione della
Societa' conferitaria;
      3)  la  societa'  beneficiaria  di operazioni di scissione e di
conferirnento di azienda da parte della Societa' conferitaria;
      4)  la  societa' che detiene il controllo delle societa' di cui
ai punti 1, 2 e 3;
    h)  "Impresa  strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o
da  una  societa' di cui la fondazione detiene il controllo, operante
in  via  esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari
perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;
    i) "Partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta tramite
societa' controllata, societa' fiduciaria o per interposta persona;
    j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge
30  luglio  1990,  n.  218, e successive modifiche ed integrazioni, e
della  legge  26  novembre  1993,  n.  489, e successive modifiche ed
integrazioni;
    k)   "Fondi   immobiliari":   i   fondi  comuni  di  investimento
immobiliare chiusi;
    l) "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva de Ministro del
tesoro  in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  273  del  22  novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la
dismissione  delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
nonche'  per  la  diversificazione  del  rischio  degli  investimenti
effettuati  dagli  enti  stessi",  adottata ai sensi dell'articolo 1,
commi   7  e  7-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
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AGGIORNAMENTO (7)
  Successivamente   la   Corte  Costituzionale,  con  sentenza  24-29
settembre  2003,  n.  301  (in  G.U.  1a  s.s.  8/10/2003,  n. 40) ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11, comma 1,
della  legge  28 dicembre 2001, n. 448 ( che ha introdotto la lettera
c-bis)  al  comma 1 del presente articolo), limitatamente alle parole
"i   settori  indicati  possono  essere  modificati  con  regolamento
dell'Autorita'  di  vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".