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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999

Art. 4

Formazione e contenuto dei ruoli
e importo minimo iscrivibile
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dai seguenti:
"Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non può farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".
Note all'art. 4:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario):
"2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione".