DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 368

Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2014)
Testo in vigore dal: 26-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                             Il Ministro 
 
  1. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  di  seguito
denominato:     "Ministro",     e'     l'organo     di      direzione
politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli
obiettivi e i programmi  e  verifica  la  rispondenza  a  questi  dei
risultati conseguiti. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N.
71)). 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi
di consulenza del Ministro il Consiglio di  cui  all'articolo  4,  il
Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma
67, del decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  545,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la  Conferenza
dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta  dal  Segretario
generale del Ministero. 
  3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte  delle  commissioni
di cui all'articolo 155 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
112, approva il programma triennale degli interventi nel settore  dei
beni culturali, sentito  il  Consiglio  di  cui  all'articolo  4.  Il
programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure. 
  4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per  la  tutela  del
patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro  per  i  beni
culturali e  ambientali  in  data  5  marzo  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del  17  marzo  1992.  Al  Ministro  riponde
altresi' il servizio di controllo interno.