DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
           Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la  reclusione  ((da  due  a  sei
anni)) e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  54  del  codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri  in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la reclusione ((da sei  a  sedici
anni)) e con la multa di 15.000 euro per ogni  persona  nel  caso  in
cui: 
    a) il fatto riguarda l'ingresso  o  la  permanenza  illegale  nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone; 
    b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la  sua
vita o  per  la  sua  incolumita'  per  procurarne  l'ingresso  o  la
permanenza illegale; 
    c) la persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a  trattamento
inumano o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la  permanenza
illegale; 
    d) il fatto e' commesso da tre o piu'  persone  in  concorso  tra
loro  o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto   ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque  illegalmente  ottenuti;
(83) 
    e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti. 
  3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due  o
piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),  b),  c),  d)  ed  e)  del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 
  3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta'  e  si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai
commi 1 e 3: 
    a) sono commessi al fine di reclutare persone da  destinare  alla
prostituzione o comunque  allo  sfruttamento  sessuale  o  lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di  minori  da  impiegare  in  attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
    b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 
  3-quater. Le circostanze attenuanti,  diverse  da  quelle  previste
dagli articoli 98  e  114  del  codice  penale,  concorrenti  con  le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni  di  pena
si  operano  sulla  quantita'   di   pena   risultante   dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. 
  3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi  precedenti  le  pene
sono diminuite fino alla meta' nei  confronti  dell'imputato  che  si
adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di  polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per  l'individuazione  o  la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti. 
  3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,  della  legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 
  3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146 
  4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio  l'arresto  in
flagranza. 
  4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine  ai
reati previsti dal comma 3, e' applicata  la  custodia  cautelare  in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. (41) 
  4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  sempre  disposta  la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere  il  reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 
  5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e  salvo  che  il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine  di  trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello  straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del  presente  articolo,
favorisce la permanenza di  questi  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione delle norme del presente testo unico,  e'  punito  con  la
reclusione fino a quattro anni e con la  multa  fino  a  lire  trenta
milioni. Quando il fatto e'  commesso  in  concorso  da  due  o  piu'
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu'  persone,  la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
  5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  a
titolo oneroso, al fine di trarre  ingiusto  profitto,  da'  alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia
privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o  del  rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre  anni.  La  condanna  con   provvedimento   irrevocabile   ovvero
l'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se  e'  stata
concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al  reato.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le  somme  di  denaro
ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni  confiscati  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 
  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad  accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti  richiesti
per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche'  a  riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a  bordo
dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in   posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli  obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno  degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,  autorizzazione
o  concessione  rilasciato  dall'autorita'  amministrativa  italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo  di  trasporto
utilizzato. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 173. 
  6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 173. 
  6-quater.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  21  OTTOBRE  2020,  N.  130,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 173. 
  7. Nel corso di operazioni  di  polizia  finalizzate  al  contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle  direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti  di  pubblica
sicurezza  operanti  nelle  province  di  confine   e   nelle   acque
territoriali possono procedere al  controllo  e  alle  ispezioni  dei
mezzi di trasporto e delle cose  trasportate,  ancorche'  soggetti  a
speciale regime doganale, quando, anche  in  relazione  a  specifiche
circostanze di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati  motivi  di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'
redatto processo verbale in appositi moduli, che e'  trasmesso  entro
quarantotto ore al procuratore  della  Repubblica  il  quale,  se  ne
ricorrono i presupposti, lo convalida  nelle  successive  quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia  giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni,  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3  e  4,  del  codice  di
procedura penale. 
  8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni   di   polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione  dei  reati  previsti  dal
presente   articolo,   sono   affidati   dall'autorita'   giudiziaria
procedente in custodia  giudiziale,  salvo  che  vi  ostino  esigenze
processuali, agli organi di polizia che  ne  facciano  richiesta  per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di  giustizia,  di  protezione
civile  o  di  tutela  ambientale  o  a  enti  del   Terzo   settore,
disciplinati  dal  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente
richiesta per fini di interesse generale o per  finalita'  sociali  o
culturali, i  quali  provvedono  con  oneri  a  proprio  carico  allo
smaltimento delle imbarcazioni eventualmente  loro  affidate,  previa
autorizzazione   dell'autorita'    giudiziaria    competente.    Fino
all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,
istituito dall'articolo 45  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti  del  Terzo  settore
gli enti di cui all'articolo 104, comma 1,  del  medesimo  codice.  I
mezzi di trasporto non possono essere  in  alcun  caso  alienati.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo  100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze   di
affidamento per mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43,  e  successive
modificazioni. 
  8-ter.  La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta   dal
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  dalla  autorita'  da  lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 
  8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai  sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 
  8-quinquies.  I  beni  acquisiti   dallo   Stato   a   seguito   di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati  in
via prioritaria  all'amministrazione  o  trasferiti  all'ente  o,  in
subordine, agli enti del Terzo settore di  cui  al  comma  8  che  ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del  comma  8  ovvero  sono  alienati  o
distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma
8 provvedono con  oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento  delle
imbarcazioni eventualmente  loro  trasferite,  previa  autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria  competente.  I  mezzi  di  trasporto  non
assegnati, o trasferiti per le finalita' di  cui  al  comma  8,  sono
comunque  distrutti.  Si  osservano,  in   quanto   applicabili,   le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione  dei  beni
confiscati. Ai fini della determinazione  dell'eventuale  indennita',
si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43, e successive modificazioni. 
  9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno  dei
reati previsti dal presente articolo,  nonche'  le  somme  di  denaro
ricavate dalla vendita,  ove  disposta,  dei  beni  confiscati,  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a  livello  internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei  Paesi  interessati.  A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base  di  specifiche
richieste, ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
  9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,  che  incontri  nel
mare territoriale o nella zona contigua,  una  nave,  di  cui  si  ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel  trasporto
illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad  ispezione  e,  se
vengono rinvenuti elementi che  confermino  il  coinvolgimento  della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato. 
  9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le  competenze
istituzionali  in  materia  di  difesa  nazionale,   possono   essere
utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 
  9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere  esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte  delle  navi
della Marina militare, anche da  parte  delle  navi  in  servizio  di
polizia,   nei   limiti   consentiti   dalla   legge,   dal   diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali,  se  la  nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
  9-quinquies. Le modalita' di intervento  delle  navi  della  Marina
militare nonche' quelle di raccordo con  le  attivita'  svolte  dalle
altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con  decreto
interministeriale   dei   Ministri   dell'interno,   della    difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  9-sexies. Le disposizioni di cui  ai  commi  9-bis  e  9-quater  si
applicano, in quanto compatibili, anche per i  controlli  concernenti
il traffico aereo. 
  9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza  del  Ministero
dell'interno  assicura,  nell'ambito  delle  attivita'  di  contrasto
dell'immigrazione irregolare, la  gestione  e  il  monitoraggio,  con
modalita' informatiche, dei procedimenti  amministrativi  riguardanti
le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche  attraverso  il
Sistema Informativo Automatizzato. A tal  fine  sono  predisposte  le
necessarie  interconnessioni  con   il   Centro   elaborazione   dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,
con  il  Sistema  informativo  Schengen  di  cui  al  regolamento  CE
1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il  Sistema  Automatizzato
di Identificazione delle Impronte  ed  e'  assicurato  il  tempestivo
scambio di informazioni  con  il  Sistema  gestione  accoglienza  del
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del  medesimo
Ministero dell'interno. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 331
(in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' 
costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f),  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza
pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando  sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma  3
del medesimo articolo, e' applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10  marzo  2022,
n. 63, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato 
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3,  lettera  d),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione  dello  straniero),  limitatamente  alle  parole  «o
utilizzando servizi  internazionali  di  trasporto  ovvero  documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»".