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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  1-6-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

(Istituzione del Centro elaborazione dati)


È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio
((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5))
, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissate ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio
((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5))
, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
IL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni.