LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 8.
             (Istituzione del Centro elaborazione dati)

  E'   istituito   presso   il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito
dell'ufficio  ((di  cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo
5)),  il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni
e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.
  Il  Centro  provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e
conservazione  negli  archivi magnetici delle informazioni e dei dati
nonche'  alla  loro  comunicazione  ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo  9,  secondo  i  criteri e le norme tecniche fissate ai
sensi del comma seguente.
  Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione
tecnica,  presieduta  dal  funzionario  preposto all'ufficio ((di cui
alla  lettera c) del primo comma dell'articolo 5)), per la fissazione
dei  criteri  e  delle norme tecniche per l'espletamento da parte del
Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico  sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte  del
personale  operante  presso  il  Centro  stesso. I criteri e le norme
tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro
dell'interno.
  IL  D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  Il  proprietario  o responsabile dell'archivio magnetico che ometta
la  denuncia  e'  punito  con  la  multa  da  trecentomila lire a tre
milioni.