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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal:  2-5-2001
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Art. 13

Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle
imprese di trasformazione e commercializzazione
1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative,
(( le forme associative di giovani agricoltori, ))
le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma è finalizzato:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;
d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnicoeconomica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.