DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
                           (Ravvedimento). 
 
  1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non  sia  stata
gia' constatata e comunque non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
verifiche o altre  attivita'  amministrative  di  accertamento  delle
quali l'autore o i soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto
formale conoscenza: 
    a) ad un decimo del minimo nei  casi  di  mancato  pagamento  del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione; (13) 
    a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli  errori
e delle omissioni, anche se  incidenti  sulla  determinazione  o  sul
pagamento del  tributo,  avviene  entro  novanta  giorni  dalla  data
dell'omissione o dell'errore, ovvero  se  la  regolarizzazione  delle
omissioni e degli errori  commessi  in  dichiarazione  avviene  entro
novanta giorni dal termine per la presentazione  della  dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; (20) (21) 
    b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni,  anche  se  incidenti  sulla  determinazione  o  sul
pagamento del tributo, avviene entro il termine per la  presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del  quale  e'  stata
commessa la violazione ovvero, quando non e'  prevista  dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (4) (13) 
    b-bis) ad un settimo del  minimo  se  la  regolarizzazione  degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione  o
sul  pagamento  del  tributo,  avviene  entro  il  termine   per   la
presentazione della  dichiarazione  relativa  all'anno  successivo  a
quello nel corso del quale e' stata commessa  la  violazione  ovvero,
quando non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  due  anni
dall'omissione o dall'errore; 
    b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori
e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla  determinazione  o  sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la  presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello  nel  corso
del quale e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
prevista dichiarazione periodica, oltre  due  anni  dall'omissione  o
dall'errore; 
    b-quater) ad un quinto del minimo se  la  regolarizzazione  degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione  o
sul pagamento  del  tributo,  avviene  dopo  la  constatazione  della
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio  1929,  n.
4, salvo che la violazione non  rientri  tra  quelle  indicate  negli
articoli  6,  ((comma  2-bis,  limitatamente  all'ipotesi  di  omessa
memorizzazione ovvero di memorizzazione con  dati  incompleti  o  non
veritieri,)) comma 3, o 11,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471; ((29)) 
    c) ad un decimo del minimo di  quella  prevista  per  l'omissione
della presentazione della dichiarazione, se questa  viene  presentata
con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero  a  un  decimo  del
minimo  di  quella  prevista   per   l'omessa   presentazione   della
dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta  sul  valore
aggiunto, se questa viene presentata  con  ritardo  non  superiore  a
trenta giorni. (4) (13) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157. 
  1-ter. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, per  i  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate non opera la preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,
salva la notifica degli  atti  di  liquidazione  e  di  accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le  somme  dovute  ai  sensi  degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. La preclusione di cui  al  comma  1,  primo
periodo,  salva  la  notifica  di  avvisi  di  pagamento  e  atti  di
accertamento, non opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione  di  cui  al  presente
articolo non  precludono  l'inizio  o  la  prosecuzione  di  accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo  e
accertamento. 
  2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere  eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del  pagamento  del  tributo  o
della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
  3. Quando la liquidazione deve  essere  eseguita  dall'ufficio,  il
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine
di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GENNAIO 2001, N. 32. 
  5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire,
a integrazione di quanto previsto nel  presente  articolo,  ulteriori
circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. (1) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998, salvo quelle  che  introducono  i  nuovi  illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d), ovvero modificano il  trattamento  sanzionatorio  in  senso  piu'
sfavorevole al contribuente." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente." 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "Le disposizioni di cui al comma 20,  lettera  a),  si  applicano
alle violazioni  commesse  a  decorrere  dal  1°  febbraio  2011;  le
disposizioni di cui alle lettere  b)  e  c)  del  medesimo  comma  si
applicano con  riferimento  agli  atti  emessi  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2011". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1115) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1°  gennaio
2021.