DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42.
                     Versamento delle eccedenze

  1.  A  decorrere  dall'anno  1999,  il  Fondo  perequativo  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
soppresso.
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)).
  3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)).
  4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)).
  5.   A   decorrere   dall'anno   1998   cessano   le  anticipazioni
straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
  6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20,
comma  2,  del  decreto-legge  18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle
erogazioni  di  cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
  7.  Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie
autonome  di  Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di
risorse  di  cui  all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate ((
per  gli  anni  dal  1998  al  2002 )), nel rispetto degli statuti di
autonomia   mediante  variazioni  delle  quote  del  fondo  sanitario
nazionale,  trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili
previste  ai  sensi  degli  statuti o acquisizione delle eccedenze al
bilancio dello Stato. A partire dall'anno ((2003)) non si da' luogo a
recupero  delle  eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento
di  nuove  funzioni amministrative, definite con le procedure fissate
dai  rispettivi  statuti  di  autonomia,  fino  all'esaurimento delle
eccedenze medesime.