DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 15-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30.
          Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

  1.  Fino  a  quando  non  hanno  effetto  le leggi regionali di cui
all'articolo  24,  per  la  riscossione  dell'imposta si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
  2.  L'imposta  dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione
e'  riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con
le modalita' e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
  3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere
presentata  sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo
le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono
versati con le modalita' e nei termini per queste stabiliti.
  4.  L'imposta  risultante dalle dichiarazioni annuali non e' dovuta
o,  se  il  saldo  e'  negativo,  non  e' rimborsabile, se i relativi
importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo
stesso  importo,  non  si  fa  luogo,  ad iscrizione nei ruoli, ne' a
rimborso.  Con  le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto
importo puo' essere adeguato.
  ((  5.  In  deroga  alla  disposizione  del  comma 2 i soggetti che
determinano  la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma
1,  versano  l'acconto  mensilmente,  con  le modalita' e nei termini
stabiliti  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita  la  conferenza  Stato-Regioni,  in  un importo pari a quello
risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16,
comma  2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel
mese   precedente.  ))  Qualora  l'ammontare  dell'imposta  dovuta  a
ciascuna  regione  sia  pari  o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di
versamento  rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale
la  somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
((8))
  6.  La  riscossione  coattiva  dell'imposta  avviene mediante ruolo
sulla  base  delle  disposizioni che regolano la riscossione coattiva
delle  imposte  sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari
senza l'obbligo del non riscosso.
  7.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  di pagamento e riscossione
dell'imposta,  le  banche  sono  remunerate  in  conformita' a quanto
previsto  dalle  convenzioni  di cui agli articoli 19, comma 5, e 24,
comma  8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i
concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere
da  a)  a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."