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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2016
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Art. 19

Modalità di versamento mediante delega
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
.
((28))

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata. (22)
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 2, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.