DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Soggetti passivi dell'imposta coloro che esercitano una  o  piu'
delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2.  Pertanto  sono  soggetti
all'imposta sono: 
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a)
    e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e 
quelle ad esse equiparate a  norma  dell'articolo  5,  comma  3,  del
predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti  attivita'
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico; ((70)) 
    c) le persone fisiche, le societa'  semplici  e  quelle  ad  esse
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico
esercenti arti e professioni di cui all'articolo  49,  comma  1,  del
medesimo testo unico; ((70)) 
    d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208; (52) 
    e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera  c),
del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'  le  societa'  e  gli
enti di cui alla lettera d) dello stesso comma; 
    e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993,  n.  29,  nonche'  le
amministrazioni della Camera dei Deputati, del  Senato,  della  Corte
costituzionale,  della  Presidenza  della  Repubblica  e  gli  organi
legislativi delle regioni a statuto speciale; (8) 
  2. Non sono soggetti passivi dell'imposta: 
    a) gli organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  ad
esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile; (34) 
    b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124; 
    c) i gruppi economici di  interesse  europeo  (GEIE)  di  cui  al
decreto legislativo 23 luglio 1991, n.  240,  salvo  quanto  disposto
nell'articolo 13; 
    c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
soggetti di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001,  n.  227,  nonche'  le  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. (52) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1,  lettere
da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso 
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
69) che la modifica alla lettera a) del comma 1 del presente articolo
esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  La L. 30 dicembre 20231, n. 234, ha disposto (con l'art.  1,  comma
8) che "A decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  l'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  di  cui  al  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, non e' dovuta dalle persone fisiche  esercenti
attivita' commerciali ed esercenti arti e  professioni  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 1  dell'articolo  3  del  medesimo  decreto
legislativo n. 446 del 1997".