DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
                       Avvio del procedimento 
  1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel
quale sono indicati: 
    a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o  della
dichiarazione  cui  si  riferisce  l'accertamento   suscettibile   di
adesione; 
    b)  il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per   definire
l'accertamento con adesione. 
 b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti ((...)); 
    b-ter) i motivi che hanno dato luogo  alla  determinazione  delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis) ; 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((15)) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi  da  1-bis  a
1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
presente   legge,   continuano   ad   applicarsi   agli   inviti   al
contraddittorio in materia di imposte sui  redditi,  di  imposta  sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il  31
dicembre 2015, e le disposizioni  di  cui  all'articolo  5-bis  dello
stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano  ad  applicarsi
ai processi verbali  di  constatazione  in  materia  di  imposte  sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro  la  stessa
data".