DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997
Testo in vigore dal: 13-2-1997
                               Art. 9.
                  Ordinamento della finanza locale
  1.   Spetta   alla   regione   disciplinare   la   finanza  locale,
l'ordinamento  finanziario   e   contabile,   l'amministrazione   del
patrimonio e i contratti degli enti locali.
  2.  La  regione  finanzia  gli  enti  locali con oneri a carico del
proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
  3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province  e  agli  altri  enti
locali  della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per
le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella
misura determinata dalla normativa statale.