stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997
nascondi
Testo in vigore dal: 13-2-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto in particolare il punto 1-bis) dell'articolo  4  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  introdotto  dall'articolo  5
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
           Oggetto e rapporti con la normativa previgente 
  1. Il presente decreto detta le norme  di  attuazione  della  legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e
5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
in  materia  di  ordinamento  degli  enti  locali  e  delle  relative
circoscrizioni. 
  2.  Le  presenti  norme  di  attuazione  disciplinano  la   materia
dell'ordinamento degli enti locali e delle  relative  circoscrizioni,
abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della  Repubblica  il  potere  di  promulgare
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  che  ha
          approvato lo statuto speciale della regione  Friuli-Venezia
          Giulia, e' stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1
          febbraio 1963, n. 29. 
            - La legge costituzionale 23 settembre  1993,  n.  2,  e'
          stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25  settembre
          1993, n. 226. 
            -  L'art.  65  dello  statuto  speciale   della   regione
          Friuli-Venezia Giulia, approvato con  legge  costituzionale
          n. 1/1963 prevede che: "Con  decreti  legislativi,  sentita
          una commissione paritetica di sei membri, nominati tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          regione". 
 
            Note all'art. 1: 
            -  L'art.  4  dello  statuto   speciale   della   regione
          Friuli-Venezia Giulia, approvato con  legge  costituzionale
          n.  1/1963,  modificato  dalla  legge   costituzionale   23
          settembre 1993, n. 2, e' il seguente: 
            "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi
          generali dell'ordinamento giuridico  dello  Stato,  con  le
          norme fondamentali delle riforme  economico-sociali  e  con
          gli  obblighi  internazionali  dello  Stato,  nonche'   nel
          rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle  altre
          regioni, la regione ha podesta' legislativa nelle  seguenti
          materie: 
            1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
          regione e stato giuridico ed  economico  del  personale  ad
          essi addetto: 
            1-bis) ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative
          circoscrizioni; 
            2) agricoltura e foreste,  bonifiche,  ordinamento  delle
          minime  unita'  culturali   e   ricomposizione   fondiaria,
          irrigazione, opere di miglioramento  agrario  e  fondiario,
          zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 
            3) caccia e pesca; 
            4) usi civici; 
            5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
            6) industria e commercio; 
            7) artigianato; 
            8) mercati e fiere; 
            9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di  interesse
          locale e regionale; 
            10) turismo e industria alberghiera; 
            11)  trasporti  su  funivie  e  linee   automobilistiche,
          tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 
            12) urbanistica; 
            13) acque minerali e termali; 
            14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e
          biblioteca di interesse locale e regionale". 
            - L'art. 5 dello statuto speciale della regione  autonoma
          Friuli-Venezia    Giulia,    modificato     dalla     legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il seguente: 
            "Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali  indicati
          nell'art. 4 ed  in  armonia  con  i  principi  fondamentali
          stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la
          regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 
            1) elezioni del consiglio regionale, in base ai  principi
          contenuti nel capo secondo del titolo terzo; 
            2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7  e
          33; 
            3) istituzione di tributi  regionali  prevista  nell'art.
          51; 
            4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60; 
            5) ordinamento e circoscrizioni dei comuni; 
            6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 
            7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale
          ed assunzione di tali servizi; 
            8) ordinamento delle  casse  di  risparmio,  delle  casse
          rurali; degli enti  aventi  carattere  locale  o  regionale
          nella regione; 
            9) istituzione e ordinamento di enti di carattere  locale
          o  regionale  per  lo  studio  di  programmi  di   sviluppo
          economico; 
            10) miniere, cave e torbiere; 
            11) espropriazione per pubblica utilita' non  riguardanti
          opere a carico dello Stato; 
            12) linee marittime di cabotaggio  tra  gli  scali  della
          regione; 
            13) polizia locale, urbana e rurale; 
            14)  utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  escluse  le
          grandi derivazioni; opere idrauliche di 4a e 5a categoria; 
            15) istruzione artigiana e professionale successiva  alla
          scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 
            16)   igiene   e   sanita',   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera, nonche' il  recupero  dei  minorati  fisici  e
          mentali; 
            17)   cooperazione,   compresa   la    vigilanza    sulle
          cooperative; 
            18) edilizia popolare; 
            19) toponomastica; 
            20) servizi antincendi; 
            21) annona; 
            22)  opere  di  prevenzione  e  soccorso  per   calamita'
          naturali".