DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
            Procedure per la concessione dell'indennizzo 
 
  1. La domanda diretta ad ottenere  la  concessione  dell'indennizzo
deve essere presentata  presso  le  sedi  periferiche  dell'INPS  sul
modello appositamente  predisposto,  unitamente  alla  documentazione
probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.
2. 
  2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999. 
  3. L'istruttoria delle domande viene effettuata,  secondo  l'ordine
cronologico,  dalla  sede   periferica   dell'INPS   competente   per
territorio, che verifica i requisiti di ammissibilita' delle  domande
e trasmette, con  parere  motivato,  le  risultanze  al  Comitato  di
gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse. 
  4.  Il  Comitato  di  gestione  decide  in  via  definitiva   sulla
concessione   dell'indennizzo   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione delle domande alle sedi  periferiche  dell'INPS  e  nei
limiti della disponibilita' delle risorse del Fondo di  cui  all'art.
5. 
  5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura anticipata del
termine di presentazione delle  domande  di  indennizzo  in  caso  di
esaurimento delle risorse del Fondo. 
                                                (1) (2) (3) (4) ((5)) 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 28 marzo 1996 
Il  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni del Presidente della Repubbilica, ai sensi dell'articolo 86 
della Costituzione 
                         SCOGNAMIGLIO PASINI 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                       Ministri e Ministro del tesoro 
                                    TREU, Ministro del lavoro e della 
                                                   previdenza sociale 
                                   CLO', Ministro dell'industria, del 
                                         commercio e dell'artigianato 
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 3)
che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto  legislativo
n. 207 del 1996 possono essere presentate  dai  soggetti  di  cui  al
comma 1 entro il 31 gennaio 2005." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
272) che "Le  domande  di  cui  all'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo 28 marzo 1996, n.  207,  possono  essere  presentate  dai
soggetti di cui al primo periodo  del  presente  comma  entro  il  31
gennaio 2008." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma
3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  28
marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui  al
comma 1 entro il 31 gennaio 2012." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L.  4  novembre
2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che le domande
di cui al presente articolo possono  essere  presentate  fino  al  31
gennaio 2012. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27  dicembre
2013, n. 147, ha disposto  (con  l'art.  19-ter,  comma  1)  che  "Le
domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo  n.  207
del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017".