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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  9-5-1996 al: 31-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
prevede che: "43. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a
consentire, per il periodo transitorio di tre anni,
l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento
pensionistico minimo, per la cessazione dell'attività a
favore degli esercenti il commercio al minuto e loro
coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'età e non
abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano
superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si veda in nota alle premesse.