stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
nascondi
Testo in vigore dal: 9-5-1996
al: 31-12-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  del  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
       Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
conferita dall'art. 2, comma 43, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva  dell'attivita'  commerciale  ai  soggetti  che
esercitano,  in  qualita'  di  titolari   o   coadiutori,   attivita'
commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad  attivita'  di
somministrazione al  pubblico  di  alimenti  e  bevande,  ovvero  che
esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche. 
          AVVERTENZA: 
                Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al 
                  Governo dell'esercizio della funzione legislativa e 
                     stabilisce che essa non puo' avvenire se non con 
            determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto 
          per tempo limitato e per soggetti definiti. 
                       - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, 
               conferisce al Presidente della Repubblica il potere di 
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
              - Il comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, 
          n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) 
            prevede che: "43. Entro tre mesi dalla data di entrata in 
          vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' 
                  delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a 
                  consentire, per il periodo transitorio di tre anni, 
                   l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento 
             pensionistico minimo, per la cessazione dell'attivita' a 
                 favore degli esercenti il commercio al minuto e loro 
               coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'eta' e non 
                abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano 
          superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne". 
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo del comma 43 dell'art. 2 della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, si veda in nota alle premesse.